Agenzia delle Entrate - Risposta n. 395 del 7 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 395 del 7 ottobre 2019 di in tema di erronea duplicazione della fattura. Occorre evidenziare che lo SdI, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l'emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all'inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario. Le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa. In taluni casi lo SdI non può intercettare ed impedire l'errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica. In tale evenienza, al fine di sanare l'errore commesso, si può applicare l'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, che dispone che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. La disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze delle fatture. Allorquando l'errore del contribuente può ricondursi alle figure "simili" alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, il contribuente può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione, riportando nel campo "causale" la dizione storno totale della fattura per errato invio tramite SdI. Laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell'IVA a debito.