Fatture elettroniche da emettere entro il 18 febbraio (il 16 febbraio cade di sabato) per evitare l’applicazione della sanzione per omesso versamento IVA: occorre quindi fare in fretta e cercare di non differire la correzione di eventuali errori o omissioni commessi nell’emissione della fattura in formato elettronico, entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA del 2019. La riflessione emerge dalla lettura dell’art. 10 del decreto fiscale 2019 e dai chiarimenti resi in materia dall’Agenzia delle Entrate. Regolarizzazione fatture non corrette o tardive Con l’obiettivo di non differire l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, nonché al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti da possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, il decreto fiscale 2019 è intervenuto sulla formulazione dell’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ammettendo per il primo semestre 2019 la possibilità di regolarizzare la fattura emessa in maniera non corretta (ossia in formato non elettronico) ovvero emessa tardivamente: a) entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza l’applicazione delle sanzioni; b) entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, applicando la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta al 20%. Per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile, la legge di conversione del decreto fiscale ha esteso la moratoria delle sanzioni fino al 30 settembre 2019. Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessioni di beni con consegna in data 16 gennaio 2019, l’emissione della fattura in formato elettronico può avvenire entro il 16 febbraio (di fatto il 18 febbraio, in quanto il 16 cade di sabato) senza che venga irrogata alcuna sanzione. Diversamente, nel caso in cui sempre relativamente alla stessa operazione si provveda ad emettere la fattura entro il 16 marzo, ossia entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, si applica la sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta, ridotta al 20%. La sanzione per omesso versamento dell’imposta Tuttavia, laddove si adotti tale soluzione, sarà applicata anche la sanzione per omesso versamento dell’imposta. In termini operativi, l’emissione della fattura elettronica entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA comporterà, laddove da detto comportamento sia emerso un omesso versamento IVA o l’indicazione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, l’applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato. Nel caso in cui i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, tale sanzione si riduce alla metà. Resta comunque ferma la possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso e se la violazione viene regolarizzata entro 15 giorni, anche del ravvedimento sprint che permette di applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. In termini operativi, pertanto, il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate mette in allerta i contribuenti che fino ad oggi hanno pensato di avere più tempo per emettere la fattura elettronica o correggere eventuali errori o omissioni, nella convinzione di essere assoggettati soltanto all’applicazione della sanzione per violazioni commesse nella documentazione e registrazione degli imponibili IVA. Alla luce di quanto precisato dall’Agenzia, pur essendo ammessa la possibilità di correggere la mancata o errata emissione della fattura elettronica entro il termine lungo (termine per effettuare la seconda liquidazione IVA), tale soluzione comporta l’applicazione della sanzione per omesso versamento del tributo. Paradossalmente, il chiarimento reso dall’Agenzia delegittima la previsione della moratoria delle sanzioni, dal momento che - pur ammettendo la possibilità di sanare eventuali errori documentali - non scusa l’omesso versamento dell’imposta. Medesime conclusioni devono trarsi anche nel caso in cui sia stata per errore emessa la fattura in formato cartaceo. Anche tale comportamento può essere corretto emettendo la fattura in formato elettronico entro il termine per effettuare la prima liquidazione utile per non incorrere nell’applicazione della sanzione per omesso versamento dell’IVA. La liquidazione IVA di gennaio Nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio da effettuarsi entro il prossimo 18 febbraio rientreranno: a) fatture immediate relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio ed emesse entro la fine del mese; b) fatture immediate relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio ed emesse entro il 18 febbraio; c) fatture differite emesse entro il 18 febbraio 2019 relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 e documentate da Ddt; d) fatture cartacee relative ad operazioni effettuate nel mese dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019. Tanto detto con riferimento alle fatture emesse, per quel che attiene le fatture ricevute (fatture passive), alla liquidazione IVA del mese di gennaio 2019 concorreranno: a) le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019; b) le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 e ricevute entro il giorno 15 del mese di febbraio 2019.