L’articolo 9-bis, comma 6, del D.L. n. 50/2017 (conv. L. n. 96/2017) disciplina i casi in cui gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale non si applicano. Per regola generale, ciò avviene nel caso di: inizio attività nel periodo di imposta (inteso come data di apertura della partita IVA); cessazione dell’attività nel periodo di imposta (inteso come data di chiusura della partita IVA); condizioni di non normale svolgimento dell’attività; superamento del limite dei ricavi previsto dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici (euro 5.164.569). Accanto a tali fattispecie, al successivo comma 7, il legislatore ha statuito la possibilità di prevedere, con decreto, ulteriori ipotesi di esclusione per determinate tipologie di contribuenti. L’elencazione dei casi di esclusione è lunga, pertanto in questa sede ci si limita a richiamare le fattispecie più comuni. Sono esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti: che si avvalgono del regime forfettario agevolato; che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (ad esempio ASD e SSD in regime di legge 398/1991); ricadenti nella fattispecie della “multiattività”; con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA; che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA. Inoltre, con riferimento agli ISA 2023 anno di imposta 2022, sono esclusi dall’applicazione anche i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2021. Periodo di non normale svolgimento dell’attività - Una tra le cause di esclusione dell’applicazione degli ISA riguarda la condizione di “non normale svolgimento dell’attività”, ovvero, quelle situazioni straordinarie ed oggettive, non dipendenti dalla scelta consapevole dell'imprenditore, che impediscono lo svolgimento a pieno regime dell'attività d’impresa o professionale, da cui ne deriva l’impossibilità di raggiungere un volume minimo di ricavi o di reddito, che altrimenti si conseguirebbe. L’Agenzia delle Entrate, a titolo semplificativo, considera non normale svolgimento dell’attività: a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché: - la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore; - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; - è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi; c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività; d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda; e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, ma solo se l’attività svolta in precedenza e quella svolta nel seguito non ricadano nell’ambito del medesimo ISA; g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari; h) nel caso di eventi sismici: - se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso; - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo; - per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto; - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto. Le istruzioni per la compilazione degli ISA forniscono un’ampia elencazione di fattispecie di “periodo di non normale svolgimento dell’attività”, tuttavia tale elencazione ha natura meramente indicativa e non esaustiva, potendosi verificare anche altre cause che possono incidere sensibilmente sul normale svolgimento dell’attività d’impresa o professionale e che comportino la non applicabilità degli ISA. Sembrano infatti applicabili le cause già individuate dalla giurisprudenza con riguardo agli Studi di Settore, come ad esempio conflitto tra soci, condizioni soggettive del titolare (prolungato stato di grave malattia), ecc. Ne consegue che ogni qual volta si presentino situazioni eccezionali ed inconsuete, tali da determinare per il contribuente l’impossibilità di svolgere in condizioni normali la propria attività, è possibile invocare la causa di esclusione qui in esame, che comporta anche l’esenzione della compilazione del relativo modello. Tuttavia, occorre rammentare che l’Agenzia delle Entrate svolge pressoché sempre puntuali verifiche in ordine all’effettive condizioni che hanno indotto il contribuente ad invocare tale causa di esclusione. Infatti, tra i destinatari delle comunicazioni di compliance relative ai modelli ISA vi sono, regolarmente, tutti i soggetti che hanno invocato il “periodo di non normale svolgimento dell’attività”. A tal proposito è bene evidenziare che grava sul contribuente l’onere di provare la presenza di quelle condizioni oggettive che hanno impedito il normale svolgimento dell’attività e, quindi, la disapplicazione degli ISA, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per cui, occorre che tutta la documentazione probatoria che attesti il “non normale svolgimento dell’attività” sia accuratamente predisposta e raccolta dal contribuente nel momento in cui si verifica la condizione di esclusione. Ad esempio, nel caso di danni rilevanti alle scorte di magazzino in seguito ad un sisma, che ha comportato la sospensione prolungata del ciclo produttivo, il contribuente sarà tenuto a certificare ciò con un’apposita perizia tecnica. Allo stesso modo, un prolungato stato di malattia grave dovrà essere comprovato da idonea documentazione medica, e così via. Si ricorda che, laddove possibile, è sempre consigliabile comunicare tempestivamente al Registro Imprese la sospensione dell’attività, al verificarsi delle condizioni straordinarie che ne impediscono l’esercizio, poiché la condizione di sospensione, se protratta per un lasso di tempo ragionevole e così documentata, consente di potersi giovare di una prova importante a supporto di quanto asserito. Per concludere, si ponga attenzione al fatto che l’aumento del costo di approvvigionamento di luce e gas, conseguente al conflitto in Ucraina, non può in alcun modo essere addotto quale giustificazione di “mancato normale svolgimento dell’attività”, poiché l’impatto della crisi energetica ha già trovato rappresentazione nei risultati attesi ISA, alla luce della specifica revisione degli indicatori che è stata operata in tal senso.