Esente dall’imposta di registro solo il primo verbale di mediazione

L’agevolazione è applicabile esclusivamente all’atto originario con cui è stato raggiunto l’accordo tra le parti e non può essere estesa ad atti successivi redatti solamente per eventi sopraggiunti

Il secondo verbale di mediazione è soggetto all’imposta di registro anche se può essere considerato un tutt'uno con l’atto precedente ai fini del raggiungimento dell’accordo tra le parti e se la prima conciliazione non ha consentito la trascrizione dell'atto perché senza firma del pubblico ufficiale ...

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