Esente IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto IVA il ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani quale mera erogazione di denaro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 329 del 15 maggio 2023. Con la precedente risposta n. 91/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA delle somme che alcuni produttori di A.E.E. versano ai Centri di Raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività (c.d. "premi di efficienza"). La risposta citata qualifica tali somme come "erogazioni di denaro non soggette a IVA ai sensi dell'articolo 2 del Decreto IVA" quando, in base allo specifico Accordo di programma, risultano erogate "... per il perseguimento di obiettivi di carattere generale...", quali il miglioramento dell'efficienza della raccolta e conseguentemente il miglioramento della tutela dell'ambiente. Peraltro, anche se con riferimento alle somme erogate da una pubblica amministrazione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2013 precisa che la qualificazione di un'erogazione come corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzitutto in base a norme di legge, e solo quando dette norme non sono chiare, fare riferimento a criteri suppletivi, riportati nel medesimo documento di prassi (cfr. paragrafo 1). Inoltre, la citata risposta n. 91/2022 chiarisce che, in base alle definizioni di "gestione" e di "intermediario" recate dalle lett. l) e n) dell'articolo 183 del TUA l'intermediario può essere considerato un gestore di rifiuti, deponendo in tal senso anche l'articolo 188 del TUA. In particolare, secondo la citata risposta "Allo stato attuale è ... possibile ritenere l'intermediario un gestore di rifiuti, in quanto soggetto in linea generale agli stessi obblighi e responsabilità. L'aliquota IVA del 10 per cento è pertanto applicabile anche alle prestazioni di gestione rese ... in qualità di 'intermediario senza detenzione di rifiuti' ...". La medesima risposta specifica altresì che è ovviamente rimessa "all'organo tecnico competente ogni valutazione circa la riconducibilità delle prestazioni di gestione ..., tra quelle previste dalle disposizioni di settore, contenute nel d.lgs 49 del 2014 e nel d. lgs 152 del 2006. In proposito si ricorda che l'articolo 3-septies del TUA contempla l'istituto dell'interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica (n.d.r. ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome". Non spettando all'Amministrazione finanziaria, nemmeno in sede di interpello, la valutazione sulla riconducibilità delle prestazioni in cui si estrinseca detta attività nell'ambito della specifica disciplina di settore, rappresentata in primis dal TUA, per quanto di competenza ritiene che se la logistica ccomportasse lo svolgimento di una o più delle attività "tecnicamente" rientranti nelle definizioni di "gestione" e di "raccolta" di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 183 del TUA (ad esempio prelievo, raccolta, trasporto, recupero, deposito preliminare), detta attività logistica beneficerebbe dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.