Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), nella parte in cui ha aggiunto, alla fine del comma 3, dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche), il periodo «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore». La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 164 del 4 luglio 2019, rileva che la normativa in vigore, prima della modifica impugnata, prevedeva che per l’esercizio del commercio in forma itinerante fossero consentite ai venditori ambulanti solo le soste per il tempo necessario a servire la clientela, per una durata comunque non superiore a un’ora, con obbligo di spostarsi, decorso detto tempo, di almeno 500 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata. La disposizione censurata si aggiunge a tali previsioni temperandone la rigidità, dato che essa prevede che «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore». Tale norma, secondo il ricorrente, avrebbe una valenza fortemente anticoncorrenziale a danno dei commercianti che esercitano la loro attività su area pubblica ma in sede fissa i quali, per conseguire la «stabilità» data dalla disponibilità di un posteggio garantito, devono richiedere il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio, e pagare i relativi oneri. Con la nuova normativa, i commercianti in forma itinerante sarebbero equiparati agli esercenti il commercio con posteggio, atteso che potrebbero sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, qualora nessun altro operatore si presenti in loco. La disposizione impugnata, quindi, si porrebbe in contrasto con la normativa statale. Secondo la Corte Costituzionale, la questione non è fondata in quanto la normativa regionale richiamata, va ascritta alla competenza residuale in materia di «commercio», spettante alle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost., «essendo del tutto naturale che, nell’ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento». Inoltre, fermi restando i limiti già previsti dalla legislazione regionale per l’esercizio del commercio in forma itinerante, ossia: - sosta consentita per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiore a un’ora; - obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso tale termine; - divieto di riposizionamento nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata; la disposizione impugnata semplicemente consente che tali limiti non abbiano applicazione «laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore». La temuta equiparazione tra le due forme di esercizio commerciale non sussiste. Anche a seguito della disposizione impugnata, infatti, gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul “dove” e “quando” poter svolgere la propria attività, rimanendo invero sempre soggetti alla condizione del “se” e “quando” si presenterà un altro esercente nel luogo in cui essi operano.