Via libera del Senato al disegno di legge di conversione del D.L. n. 60/2024, (decreto Coesione), entrato in vigore lo scorso 8 maggio 2024, che ha previsto misure agevolate per incentivare l’autoimprenditorialità e per l’occupazione di giovani, donne e nel Mezzogiorno. Con alcuni emendamenti, approvati durante l’iter parlamentare, sono stati ridefiniti i tempi per l’emanazione del decreto ministeriale attuativo. Proviamo a riepilogare quali sono le caratteristiche e le peculiarità previste in caso di occupazione di giovani under 35. La misura agevolata In un’ottica incrementare l’occupazione giovanile, l’art. 22 del D.L. n. 60/2024 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per la durata di 24 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Ammontare del beneficio La misura prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro con l’esclusione dei premi e dei contributi INAIL. L’esonero spetta nel limite di un massimale mensile pari 500 euro per ciascun lavoratore assunto e nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Il massimale dell’esonero viene incrementato a 650 euro mensili per ciascun lavoratore qualora l’assunzione sia effettuata da datori di lavoro privati in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In analogia con altre misure che prevedono esoneri contributivi, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali. Durata e decorrenza Il beneficio è previsto per la durata di 24 mesi dalla data di assunzione e si applica in tutti i casi di: - assunzione a tempo indeterminato, - trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ma viene riconosciuti anche qualora il lavoratore precedentemente all’assunzione o trasformazione sia stato occupato nell’ambito di un contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Datori di lavoro destinatari La misura si applica ai soli datori di lavoro del settore privato; per l’”upgrade” a 650 euro massimi mensili, l’ambito territoriale per l’applicazione del beneficio deve essere la sede lavorativa ovvero dell’unità produttiva che deve essere collocata in una delle regioni individuate, indipendentemente dalla residenza/domicilio del lavoratore in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Lavoratori beneficiari L’esonero contributivo spetta qualora il lavoratore risulti che alla data dell'assunzione - trasformazione incentivata: - non abbia compiuto il 35° anno di età; - non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. La misura agevolata trova altresì applicazione anche in caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero. Condizioni di fruibilità La misura è subordinata al rispetto dei principi generali per fruire delle agevolazioni contributive previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Inoltre, la norma richiede che i datori di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. L’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero. Inoltre, l'efficacia del beneficio è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione UE. Cumulabilità Per espressa previsione di legge l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Risulta invece compatibile e senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del costo del lavoro previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023. Applicabilità La misura è subordinata - all’emanazione di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale saranno definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa previsti - all'autorizzazione della Commissione UE. Tabella di sintesi Tipologia contrattuale richiesta Assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato Periodo di assunzione 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 Durata del beneficio 24 mesi dalla data di assunzione Ammontare del beneficio Esonero 100% contributi INPS a carico del datore di lavoro nel limite di 500 euro mensili e fino a 650 euro qualora la sede lavorativa ovvero dell’unità produttiva che deve essere collocata in una delle regioni individuate, indipendentemente dalla residenza/domicilio del lavoratore in Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna Il beneficio non si applica ai premi e contributi INAIL Datori di lavoro beneficiari Datori di lavoro privati Lavoratori destinatari Lavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che non risultano essere stati precedentemente occupati con contratti a tempo indeterminato Cumulabilità Nessuna con altri esoneri Ammessa cumulabilità piena con la maxi deduzione del costo del lavoro Condizioni richieste Rispetto principi generali art. 31 D.Lgs. n. 150/2015. Il datore di lavoro non deve aver licenziato per gmo o per licenziamento collettivo nei 6 mesi antecedenti l’assunzione agevolata.