Restano ancora pochi giorni per poter presentare la domanda per la fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 2022, la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Ai fini dell’ammissione all’esonero in commento, i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS solo fino al 15 febbraio 2023, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN”, presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. L’esonero, ai sensi dell’art. 5, co. 2, della legge n. 162/2021, viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. La domanda telematica di autorizzazione all’esonero dovrà contenere le seguenti informazioni: i dati identificativi del datore di lavoro; la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; il periodo di validità della certificazione di parità di genere; la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis. Le domande legittimamente inoltrate dai datori di lavoro rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze. Solo al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nei limiti di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse, l’esonero spettante sarà invece proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al limite di spesa di 50 milioni di euro annui. All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero, l’Istituto previdenziale attribuirà il codice di autorizzazione “4R”, che assume il nuovo significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. Il beneficio, per l’ammontare dell’importo autorizzato, potrà essere fruito per l’intero periodo di validità della certificazione, a partire dal primo mese di validità della stessa. Per fruire dell’esonero i datori di lavoro dovranno - a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento la quota di esonero spettante - valorizzare all’interno dell’elemento “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” il codice causale di nuova istituzione “L238”, mentre per il recupero delle mensilità pregresse occorrerà utilizzare il codice causale “L239”.