La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), all’art. 1, comma 294 ha stabilito che: “al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, per espressa previsione del comma 296, l’esonero in trattazione resta alternativo all’esonero già in vigore di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26. Nel corso del 2023, quindi, sarà possibile utilizzare alternativamente uno dei due incentivi e, per valutarne la convenienza, occorrerà conoscere sia l’importo di beneficio concesso al percettore, sia la durata residua dello stesso. Per sintetizzare, grazie all’incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2023, il datore di lavoro potrà godere di un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per un periodo massimo di dodici mesi, ma potrà assumere solo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’incentivo preesistente, invece, prevede a favore del datore privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche con contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di RdC, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico suo e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail per un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e le mensilità già godute dal beneficiario stesso. Tale importo è incrementato di 1 mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro e non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi Inail. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 74, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è possibile godere dell’incentivo anche nei casi di assunzione a tempo parziale, o determinato, pertanto, i rapporti incentivati, da gennaio 2022, sono: assunzione con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; assunzione con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale; assunzione con contratto di apprendistato a tempo pieno; assunzione con contratto a tempo determinato a tempo pieno. Fatte le opportune valutazioni e recuperati tutti i dati, il 2023 vedrà la possibilità di scegliere tra due incentivi differenti per una sola misura. Possibilità di scelta che si concluderà il 31 dicembre 2023 per effetto dell’abrogazione del Reddito di cittadinanza.