Con lo Studio n.33-2023/PC, il Consiglio Nazionale del Notariato approfondisce il tema dell’”Espropriazione forzata e crisi da sovraindebitamento”. Lo studio evidenzia che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del c.d. debitore civile (o più ampiamente del soggetto non fallibile), introdotte con la legge n.3 del 27 gennaio 2012 sono state più volte (anche radicalmente) rimaneggiate ed oggi trovano collocazione nella disciplina del CCII. L’espropriazione forzata immobiliare è stata oggetto di reiterati interventi normativi volti alla limitazione del suo generalizzato utilizzo anche mediante l’ideazione di strumenti alternativi di soddisfazione del debito, molti dei quali rimasti privi di riscontro pratico applicativo. L’esigenza di trovare strumenti diversi dalla tradizionale esecuzione forzata trova la sua ragione in alcuni limiti del procedimento esecutivo, nato e strutturato per dare attuazione coattiva al diritto di credito in una cornice in cui la posizione del debitore è definita di soggezione (ed a contraddittorio attenuato) spesso inattiva e in totale assenza: di una visione di insieme del patrimonio del debitore e della sua posizione debitoria; di attenzione per le cause del sovraindebitamento; di un meccanismo di esdebitazione. Nello studio viene focalizzata l’attenzione su qualche orientamento che sembra consolidarsi e viene espressa qualche riflessione in prospettiva futura circa differenze, interferenze e sovrapposizioni tra gli strumenti di composizione del sovraindebitamento del debitore civile e la tradizionale attuazione forzata del credito a mezzo di espropriazione forzata, immobiliare in particolare (rispetto alla quale i notai hanno certamente maggior familiarità). Scopo della riflessione è dare un quadro di insieme della nuova disciplina con l’attenzione rivolta agli elementi che la connotano e distinguono rispetto ad una tradizionale liquidazione in espropriazione forzata individuale (in particolare immobiliare), nel tentativo di dare alcune minime risposte del tutto provvisorie ad alcune domande, ovvero: cosa cambia per il debitore; cosa cambia per i creditori in generale, e per i creditori ipotecari fondiari in particolare; cosa cambia nel mercato delle c.d. vendite giudiziarie e per coloro che sono interessati all’acquisto, laddove la liquidazione dei beni del debitore sia attuata a mezzo di vendite competitive in sostituzione della tradizionale vendita forzata di cui agli artt. artt. 569 e ss. c.p.c.; e per verificare, in esito a tale disamina, quale resti (e se sia davvero residuale) il campo applicativo dell’espropriazione forzata (in particolare immobiliare) come conosciuta e applicata fino ad oggi. In sostanza, l’espropriazione forzata individuale resta il mezzo di attuazione forzata del credito: in tutti i casi in cui manchi un vero e proprio sovraindebitamento (nel caso dell’imprenditore commerciale maggiore fallibile, come anche del debitore minore non fallibile); quando la proposta di piano di ristrutturazione o di concordato minore presentata dal debitore espressamente non ricomprenda i beni che sono, intanto, stati oggetto di pignoramento; nel caso di soggetti (molto spesso di cittadinanza non italiana) non più reperibili o che, comunque, non abbiano intenzione di proporre una misura concordata o una liquidazione controllata e manchino creditori che la chiedano. Il debitore potrebbe non intendere chiedere alcuna misura di composizione minore perché è consapevole di non potere ottenere alcuna esdebitazione (in quanto privo dei requisiti di meritevolezza richiesti o perché ne ha già fruito) o semplicemente perché non ha l’energia di partecipare attivamente alla dismissione del proprio patrimonio. Il creditore può non avere alcun interesse a chiedere la liquidazione controllata quando sia l’unico creditore o, comunque, l’unico munito di ipoteca su beni di valore sufficiente alla sua soddisfazione e/o abbia, comunque, già iniziato una procedura esecutiva idonea a soddisfarlo. Laddove, invece, vi siano gli estremi e i requisiti di ammissibilità per una composizione e per l’attuazione di una soddisfazione concorsuale, i nuovi strumenti prevarranno senz’altro rispetto alla tradizionale espropriazione forzata individuale che verrà dichiarata improseguibile (previa eventuale temporanea sua sospensione). Nelle pieghe del nuovo sistema restano tuttavia alcuni nodi irrisolti, in gran parte sollevati dal nuovo bilanciamento tra interesse del debitore a una refresh start e quello del credito alla propria attuazione, che solo il prudente apprezzamento dei giudici potrà comporre.