Trasmissione trimestrale dell’esterometro e versamento con cadenza semestrale dell’imposta di bollo sulle e-fatture se di importo inferiore complessivamente a mille euro: questi due degli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto fiscale n. 124 del 2019 collegato alla manovra 2020. Semplificazioni di grande interesse per gli operatori, perché riducono la frequenza delle comunicazioni da inviare e degli adempimenti da realizzare. Più nello specifico, con riguardo alla comunicazione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute e-fatture, l’attuale disposizione contenuta al comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 ne impone la trasmissione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Quanto alle fatture passive “estere”, come chiarito a più riprese dalle Entrate, occorre avere riguardo non tanto alla data di ricezione del documento quanto a quella di registrazione contabile dell’operazione. L’invio dell’esterometro è nella sostanza ad oggi un adempimento da realizzarsi con cadenza mensile. L’emendamento approvato dispone invece una tempistica meno stringente in quanto la trasmissione dovrebbe avvenire trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Si passerà quindi da un numero di invii potenzialmente almeno pari a dodici a un massimo di quattro trasmissioni, sempre che nel trimestre di riferimento siano state effettuate e registrate operazioni da e verso l’estero. Altra semplificazione, anch’essa correlata alla diminuzione della numerosità di adempimenti, in questo caso non comunicativi, ma di frequenza nella liquidazione delle imposte, riguarda il versamento del bollo sulle e-fatture. Al momento, i contribuenti sono tenuti a versare tale imposta con riferimento a ciascun trimestre ed entro il giorno venti del primo mese successivo al trimestre stesso. Ciò comporta l’obbligo di corrispondere il bollo esposto e dovuto sulle e-fatture potenzialmente almeno quattro volte all’anno. Con l’emendamento si intende invece semplificare e ridurre i correlati adempimenti, prevedendo che l’obbligo di versamento del bollo sulle e-fatture possa avvenire semestralmente, rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno, se gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro. Nella concreta operatività, il parametro di riferimento ai fini della quantificazione della soglia massima non potrà che essere quello dell’anno solare precedente: in caso di superamento del bollo dovuto nel corso dell’anno, tuttavia, non si potrà che procedere con il ravvedimento operoso integrando quanto dovuto alle scadenze prescritte con le sanzioni ridotte e gli interessi correlati per non incorrere nella procedura di recupero individuata con l’articolo 17 del Dl 124/2019.