La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato - facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio - deve essere effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Con riferimento al mese di luglio, l’esterometro deve essere inviato entro il 2 settembre (il 31 agosto cade infatti di sabato). All’invio della comunicazione sono tenuti i soggetti passivi ai fini IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi u contribuenti che rientrano: - nel regime forfettario; - nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Quali dati comunicare Con l’esterometro devono essere comunicati i dati delle fatture emesse in merito alle operazioni: - effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia; - ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. Rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale. Gli operatori IVA residenti trasmettono - secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30 aprile 2018 - le seguenti informazioni: - i dati identificativi del cedente/prestatore; - i dati identificativi del cessionario/committente; - la data del documento comprovante l'operazione; - la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); - il numero del documento; - la base imponibile; - l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (codice natura). In caso di omessa o errata trasmissione Si applica una sanzione pari a 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro per trimestre, ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.