Agenzia delle Entrate - Risposta n. 91 dell’11 marzo 2020 Con la risposta n. 91 dell’11 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’esterometro in relazione alle commissioni POS addebitate da società britannica. La normativa dell’esterometro prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Sul punto è stato chiarito che sono tenuti all’esterometro tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI senza ulteriori limitazioni risultandone quindi esonerati, per esempio, coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario. Tale adempimento, a differenza dello spesometro, non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Laddove la società non è stabilita nel territorio dello Stato e fornisce un servizio attraverso il quale è possibile effettuare transazioni elettroniche, nonostante tale servizio sia fatturato con aliquota zero come "tassa di servizio", e le commissioni sulle transazioni e su eventuali riaddebiti sono state detratte automaticamente dai versamenti, si è di fronte a una sostanziale assimilazione di questa tassa alle fee pagate per i servizi di pagamento, ai sensi del quale sono esenti da IVA le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti. Ai fini IVA, questo servizio è territorialmente rilevante in Italia in quanto reso a un committente, soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato. Per cui il Contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), che in questo caso, essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE, avviene integrando la fattura ricevuta con il regime di esenzione IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento. Occorre evidenziare che l'Accordo che regola il recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea, prevede e disciplina un periodo di transizione sino al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell'Unione produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all'interno dell'Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all'interno dell'Unione. Solo dopo il 31 dicembre 2020 salvo diverso nuovo accordo o proroga, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e lo stesso verrà considerato a tutti gli effetti un Paese extra UE. Ovviamente se il committente "italiano" sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al reverse charge mediante lo SdI non è tenuto all'adempimento dell'esterometro in quanto l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell'operazione in commento.