L'introduzione della fatturazione elettronica ha cambiato obblighi e consuetudini degli operatori economici. Dal 2019 la platea degli operatori obbligata a interfacciarsi con la fatturazione elettronica è stata estesa, alcuni adempimenti cessano di esistere (come quello riguardante lo spesometro), altri restano (come il modello Intrastat) e altri ancora fanno il loro ingresso nel panorama italiano. L'esterometro è fra i nuovi arrivati. Si tratta di un adempimento mensile che prevede l'invio telematico di una comunicazione contenente i dati delle operazioni intercorse con l'estero. Sono interessati tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato; l'adempimento ha per oggetto le operazioni transfrontaliere ovvero le informazioni inerenti le cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2019 da e verso i soggetti non stabiliti in Italia. È stata proprio l'abrogazione dello spesometro a far emergere l'esigenza per l'Amministrazione finanziaria di introdurre questo nuovo strumento capace di acquisire i dati riguardanti tutte quelle operazioni che, in linea generale, non transiteranno attraverso il Sistema di Interscambio. Nota bene Lo spesometro esce di scena il 30 aprile 2019, quando i contribuenti lo utilizzeranno per l'ultima volta per comunicare le operazioni attive e passive relative al secondo semestre 2018. L'esterometro debutta per la prima volta il 30 aprile, grazie alla proroga disposta con D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Ma la disciplina è in continuo fermento, visto che sono tanti i dubbi ancora in essere nonostante i molti chiarimenti già forniti. Ma la strada segnata in alcuni casi dall'Amministrazione finanziaria non sempre è la medesima seguita da Assonime. Ripercorriamola alla luce dell'imminente scadenza. Entrate e Assonime a confronto Un importante quadro finalizzato alla compilazione dell'esterometro è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con le precisazioni contenute nella risposta a interpello n. 85 del 2019, in cui l'Amministrazione finanziaria ha risposto chiarendo due punti fondamentali che definivano i confini entro cui circoscrivere i dati attratti dal nuovo adempimento. Ai fini dell'obbligo di comunicare le operazioni attraverso l'esterometro, è stato esplicitato che: - è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; - non è significativo il fatto che poi l’operazione posta in essere rilevi (o meno) ai fini IVA nel territorio nazionale. Questa precisazione ha sottolineato l'irrilevanza, da un lato, della natura del soggetto non stabilito in Italia e, dall'altro, della territorialità dell'operazione stessa. Aprendo, in un certo senso, anche uno scenario di rilevante interesse per gli addetti ai lavori posto che la precisazione fornita sembrava allargare l'ipotesi di applicabilità della disciplina dell'esterometro inglobando anche le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "privati", ovvero i consumatori finali. Nella circolare n. 10 del 2019, tuttavia, Assonime - in contrasto con la posizione dell’Agenzia - ha chiarito che i soli dati da comunicare, nel caso di acquisti di beni o servizi da soggetti esteri, sono quelli relativi alle “fatture ricevute sottoposte a registrazione”. I chiarimenti forniti dall'Amministrazione nella risposta a interpello n. 85/2019 riguardano anche altre tematiche: - in materia di elenchi Intrastat è stato chiarito che, se da un lato, in seguito all'introduzione dell'esterometro l’obbligo di trasmissione degli elenchi comunitari non è stato eliminato, dall'altro a differenza di detto obbligo l’invio dell'esterometro deve riguardare "tutte" le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni; - in materia di reverse charge l'Agenzia ha puntualizzato che non è richiesta l'adozione del formato elettronico e della trasmissione al SdI - in quanto ricadono nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n.127/2018 - per quelle operazioni correlate agli acquisti di beni e servizi effettuate da soggetti extra-UE, ovvero quelle documentabili con autofattura (ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). In questa fattispecie occorre inviare, dunque, l’esterometro. Le indicazioni sono state rese dall'Amministrazione finanziaria nella risposta n. 85/2019 fornita in seguito all'interpello posto da un operatore economico di diritto inglese sottoposto al regime delle "piccole imprese" ovvero un soggetto passivo non ai fini IVA e sprovvisto del VAT number. La società istante chiedeva se, in seno ai servizi di consulenza prestata a soggetti passivi d'imposta italiani, questi ultimi a loro volta non avrebbero dovuto comunicare i dati relativi a dette operazioni ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 in applicazione della circolare n. 36/E/2010. L'Agenzia ha risposto che non è applicabile la circolare n. 36/E del 2010 e, nel caso prospettato, i soggetti passivi d’imposta italiani devono effettuare la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 3-bis - secondo le modalità di cui all’Allegato A - Specifiche Tecniche al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 89757/2018 punto 3 e ss. Peraltro, in via presumibile l'Agenzia rende noto come il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea - Brexit. L'Amministrazione, in altra sede, si era già espressa in riferimento alle operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti non nel territorio dello Stato italiano - come per esempio i Comuni di Livigno e Campione d'Italia. Aveva dichiarato che dette operazioni rientravano tra quelle "transfrontaliere" (FAQ presenti sul sito dell'Agenzia in tema di fatturazione elettronica) e, in quanto tali, comprese fra le operazioni per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere nell'esterometro. Come dicevamo in premessa la nuova circolare Assonime delinea una strada più chiara da seguire e, dunque, alla luce di essa vogliamo ripercorrere le principali direttrici da seguire ai fini dell'obbligo di invio dell'esterometro. Chi sono i soggetti obbligati? L’ambito applicativo dell’esterometro riguarda i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia. Il decreto fiscale ha eliminato il precedente riferimento ai soggetti passivi "identificati". Nota bene Un soggetto è considerato stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o residente e, in questo caso, a meno che non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 633/1972, è tale la stabile organizzazione IVA in Italia di un soggetto domiciliato e residente all’estero o in altro paese UE, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Secondo Assonime, non sono considerati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: - i soggetti non residenti direttamente identificati - secondo le precisazioni di cui alla circolare n. 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate; - i soggetti non residenti che hanno provveduto a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia; - i soggetti esteri che non hanno partita IVA. Questi soggetti non sono tenuti a emettere le fatture elettroniche e, dunque, produrranno la fattura in formato cartaceo restando fuori dall'esterometro. Chi sono i soggetti esclusi? I soggetti residenti esclusi dall'esterometro sono i medesimi soggetti che risultano essere esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica. In linea generale, inoltre l'esterometro può non essere inviato - o inoltrato facoltativamente - qualora si tratti di operazioni transfrontaliere documentate dalla fattura elettronica o dalla bolletta doganale. Attualmente l’esonero dall’obbligo è previsto solo per le operazioni attive. Nota bene La circolare di Assonime n. 26/2018 ha confermato la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita IVA italiana. Quali operazioni includere? Le operazioni attratte dalla normativa dell'esterometro sono influenzate dalle regole IVA che, in qualche modo, complicano l'identificazione "univoca" delle operazioni che dovranno confluire in questo nuovo adempimento. Si pensi al requisito della territorialità, di cui all’art. 7-bis e seguenti, D.P.R. n. 633/1972, che di certo determina non poche perplessità fra gli operatori economici, considerando che alcune operazioni passive - come gli acquisti presso fornitori esteri - possono risultare di non facile collocazione. Questo nonostante i continui chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria - da ultimo quelli contenuti nella risposta a interpello n. 85/2019 - se poi gli stessi sono disattesi dalla posizione assunta in seguito da Assonime. Possiamo sintetizzare il seguente quadro riferibile a un soggetto passivo è stabilito ai fini IVA in Italia: - operazioni attive: se il soggetto emette fattura elettronica, non essendo obbligato a farlo, nei confronti del soggetto non residente l'operazione può non essere inserita nell'esterometro; - operazioni passive: per questa fattispecie non è disposta alcuna eccezione e, pertanto, il soggetto dovrà sempre includere nell'esterometro le operazioni effettuate con il soggetto non residente - ancorché riceva da quest'ultimo la relativa fattura tradizionale (in formato cartaceo). Sono proprio le operazioni passive ad essere oggetto dei tanti dubbi sorti in prossimità della scadenza - tanto che la circolare n. 10/2019 di Assonime è intervenuta “a gamba tesa” per scioglierli fissando due importanti regole: 1. operazioni rilevanti: le operazioni da inserire nell’esterometro sono esclusivamente quelle per le quali si è ricevuta una "fattura soggetta a registrazione", in ossequio alle specifiche tecniche di trasmissione dei dati (paragrafo 4.1.3 del provvedimento n. 89757/2018); 2. detrazione IVA: la documentazione necessaria per la detrazione dell’IVA da parte di soggetti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia, è la fattura elettronica "recapitata" - o meglio depositata - nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Quanto indicato da Assonime segna una strada diversa da quella che emerge dalle posizioni precedentemente assunte dall'Agenzia delle Entrate e precisamente: a) nella risposta a interpello n. 85/2019, chiarita in premessa; b) nella risposta a interpello n. 67/2019, a differenza della quale Assonime chiarisce che: - la fattura elettronica emessa dal fornitore è il documento rilevante per la detrazione IVA in capo al cessionario ovvero al committente “identificato” - la "data di presa visione" della fattura, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è il termine da considerare per la detrazione IVA. Cosa indicare nell'esterometro? Oggetto dell'esterometro sono le informazioni inerenti le cessioni di beni e le prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Gli operatori IVA residenti dovranno trasmettere le informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione disposte dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 e riguardanti i seguenti dati: - cedente/prestatore: ovvero i relativi dati identificativi; - cessionario/committente: ovvero i relativi dati identificativi; - la data del documento comprovante l’operazione; - la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); - il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. Per le sole fatture emesse, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un file con specifico formato (punto 1.3 del provvedimento n. 89757/2018) e compilando con un codice convenzionale solo il campo “CodiceDestinatario”. Come e quando inviare l'esterometro? L'esterometro deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche e allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757. Il primo invio per il 2019 - riguarda sia le operazioni di gennaio che quelle febbraio - avverrà entro il 30 aprile 2019. La proroga al 30 aprile è stata resa definita con la pubblicazione del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 in cui l'art. 1, comma 2 dispone specificamente che "i dati [...] relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2019". La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto: - a quello della data del documento emesso per le fatture attive; - a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture passive. Nota bene Per "data di ricezione" si deve intendere la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.