Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di emissione della fattura elettronica ed è stato eliminato l'adempimento della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro). Da tale semplificazione rimangono escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali è stato introdotto un nuovo obbligo comunicativo: l’esterometro. La comunicazione - facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio - deve essere effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. I termini originari per la trasmissione dell’esterometro relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2019 sono stati prorogati, per effetto del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, al 30 aprile. Entro la stessa data deve essere trasmesso anche l’esterometro relativo al mese di marzo. Pertanto, entro il 30 aprile 2019, è necessario inviare la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. Quali dati comunicare In particolare, devono essere comunicati con l’esterometro i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 in merito alle operazioni: - effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia; - ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. Rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale. Gli operatori IVA residenti trasmettono - secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30 aprile 2018 - le seguenti informazioni: - i dati identificativi del cedente/prestatore; - i dati identificativi del cessionario/committente; - la data del documento comprovante l'operazione; - la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); - il numero del documento; - la base imponibile; - l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (codice natura). Sanzioni L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.