Il termine per la comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere - esterometro - relativo ai mesi di novembre e dicembre 2019 scade il 31 gennaio 2020. La legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), con l’inserimento del comma 1-bis nell'art. 16, ha modificato la periodicità di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, non documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica. Di conseguenza l'esterometro non deve più essere inviato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (cadenza mensile) ma entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Non essendo stata prevista una decorrenza specifica, la modifica esplica i suoi effetti anche con riferimento agli adempimenti non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 157/2019, vale a dire il 25 dicembre 2019. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Nel corso del Forum dei commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le comunicazioni relative alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre 2019 possono essere comunicate entro il 31 gennaio 2020, ossia la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ottobre-novembre-dicembre). I dati da trasmettere Entro il 31 gennaio 2020 devono essere trasmessi i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti riferiti al trimestre novembre e dicembre 2019. In particolare, devono essere comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse in merito alle operazioni: - effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia; - ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. Rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale.