Rispondendo ad alcuni quesiti della stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alle numerose novità in materia IVA introdotte dal decreto fiscale (D.L. 124/2019). Esterometro L’articolo 16 comma 1-bis del D.L. 124/2019 ha modificato la periodicità dell’adempimento, fissandola su base trimestrale. Rispondendo ad un quesito sulla decorrenza di tale modifica, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la stessa esplica effetto per tutti gli adempimenti non ancora scaduti alla data del 25 dicembre 2019 e dunque anche relativamente alle comunicazioni afferenti il mese di novembre 2019 che potrà quindi essere trasmesso entro il 31 gennaio 2020 senza applicazione di sanzioni. Registri IVA precompilati I dati relativi all’esterometro trasmesso con periodicità trimestrale non saranno recepiti nelle bozze di registri IVA che saranno messe a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto in base all’articolo 4 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’articolo 16 del D.L. 124/2019, devono essere rispettate le disposizioni contenute nell’articolo 23 del DPR 633/72 che prevede che le fatture emesse debbano essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni e nell’articolo 25 del medesimo DPR 633/72 che prevede che le fatture ricevute debbano essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione. Resta fermo che l’agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni in caso di invio effettuato facoltativamente con cadenza mensile. Sempre con riferimento alle elaborazioni IVA precompilate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà messa a disposizione dei contribuenti una procedura online che consentirà di passare dalle bozze dei registri alla liquidazione IVA definitiva. Considerato che nelle fatture elettroniche veicolate tramite il Sistema di Interscambio non è presente l’informazione relativa alla percentuale di detraibilità dell’Iva relativa al bene o servizio acquistato nelle bozze di registri Iva acquisti verrà proposta una percentuale di detrazione pari al 100%. Sarà cura del contribuente indicare la percentuale corretta di detraibilità in fase di modifica delle bozze dei registri. Fattura elettronica Rispondendo ad un quesito sui rapporti tra l’emissione della fattura elettronica e la certificazione telematica dei corrispettivi l’Agenzia delle Entrate, ricordando che l’emissione della fattura assorbe la certificazione del corrispettivo, ha sottolineato che l’emissione della fattura immediata, sostitutiva della certificazione dei corrispettivi tramite documento commerciale, può legittimamente essere trasmessa al Sistema di Interscambio nei termini ordinari, ossia entro il 12° giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Per consentire ai soggetti che ricevono le fatture elettroniche in regime di reverse charge di trasmettere al Sistema di Interscambio in maniera standardizzata i documenti di integrazione delle stesse, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che verranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche. L’utilizzo di tali codici da parte degli operatori permetterà all’agenzia di predisporre in modo più completo le bozze di registri IVA.