L'estratto di ruolo non costituisce prova dell’effettiva conoscenza degli atti in esso indicati da parte del contribuente, avendo infatti lo stesso solo valore di una mera informazione di un fatto che si è verificato. Tale documento non contiene le ragioni ed i presupposti posti a base della pretesa impositiva “a monte”: di conseguenza i sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto presupposto, mai notificato, non decorrono dalla data in cui si ottiene l’estratto di ruolo. Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22507 del 9 settembre 2019. IL FATTO Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa alla TARSU, emessa sulla base di una cartella di pagamento che, a detta del ricorrente, non era mai stata notificata. Conseguentemente veniva eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo richiesto. Il ricorso era respinto in primo grado e la CTR confermava la decisione della CTP. In particolare, la sentenza di appello riteneva che dall’esame della documentazione in atti risultasse la regolarità della notifica della cartella in questione; peraltro la conoscenza della stessa e dei relativi ruoli in essa contenuti da parte del contribuente emergeva dal fatto che quest’ultimo avesse in precedenza presentato istanza di sgravio nei confronti di tale atto. La pronuncia della CTR veniva quindi impugnata eccependo in particolare il vizio di motivazione apparente, non avendo i giudici dato atto dei motivi posti a base del loro convincimento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato cassando con rinvio la sentenza di appello. La motivazione della CTR è stata ritenuta solo apparente, non spiegando le ragion della dichiarata correttezza della notifica della cartella antecedente all’intimazione di pagamento. La Suprema Corte censura la sentenza impugnata anche in relazione alla supposta conoscenza del contenuto di detta cartella da parte del contribuente, il quale evidentemente aveva richiesto un estratto di ruolo all’Agente della Riscossione, trattandosi di circostanza che non poteva essere desunta dagli atti di causa. Infatti, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del destinatario consente il consapevole esercizio del diritto di impugnazione: occorre la notifica della cartella e non del mero estratto di ruolo al contribuente proprio perché solo nella prima sono contenute le ragioni ed i presupposti che hanno dato origine alla pretesa fiscale. Pertanto, l’acquisizione del mero estratto di ruolo ha valore di semplice informazione di un fatto, non costituendo però prova della piena conoscenza dell’atto impositivo, non notificato, impugnabile ed in esso indicato. Viene poi ricordato che, come precisato dalle Sezioni Unite (n. 19704/2015), l’estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente, non essendo un atto impositivo o contenente una pretesa erariale, diretta o indiretta, mancando quindi interesse per il debitore ad adire il giudice per il suo annullamento. Diverso è invece il caso in cui l’impugnazione investa anche gli atti impositivi (ruolo e/o cartella) in esso indicati e mai notificati al contribuente: in tale ipotesi è riconosciuto infatti l’interesse ad agire ed impugnare.