L’atteso decreto Asset (D.L. 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 e in vigore dall’11 agosto 2023) introduce la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche. Altre disposizioni prevedono: - il nuovo credito d’imposta alle imprese che investono in progetti di ricerca e di sviluppo nella microelettronica, in particolare nel campo dei semiconduttori; - la proroga del superbonus per le villette; - le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per i crediti non ancora fruiti. Imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche Era nell’aria da tempo e certamente non arriva come un fulmine a ciel sereno: la tassa sugli extraprofitti realizzati dalle banche - più volte evocata dall’Esecutivo - rappresenta una scelta necessaria in un contesto economico caratterizzato da un forte squilibrio del differenziale tra gli interessi applicati ai conti correnti dei clienti e gli interessi sui mutui e i finanziamenti applicati alla stessa clientela, lievitati però rapidamente con il rialzo dei tassi decisi dalla BCE in chiave anti-inflazione. Ed è proprio in questo scenario che l’art. 26, D.L. n. 104/2023 dispone - in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito - l’istituzione per il solo anno 2023 di un’imposta straordinaria a carico delle banche. Come si calcola l’imposta L’imposta è determinata applicando l’aliquota del 40% sul maggior valore tra: - l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023 (2022) che eccede per almeno il 5% il medesimo margine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (2021); - l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (2023) che eccede per almeno il 10% cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 (2021). In altri termini, l’imposta del 40% si deve applicare alla differenza, se positiva, tra il margine di interesse del conto economico 2023 e il margine di interesse del conto economico 2021 aumentato del 10% Nota bene Se la differenza positiva tra il margine di interesse del conto economico 2023 e il margine di interesse del conto economico 2022 aumentato del 5% risultasse essere superiore alla differenza 2023 vs 2021, l’imposta del 40% troverebbe applicazione su tale ammontare). Margine di interesse Differenza tra i ricavi della banca per gli interessi attivi che applica alla propria clientela e i costi della banca per gli interessi passivi che riconosce alla propria clientela e anche ai propri finanziatori per la raccolta di liquidità. Resta fermo che, in ogni caso, l'ammontare dell'imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022). Quando si versa l’imposta L'imposta straordinaria in questione deve essere versata entro il 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (2023). I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio effettuano il versamento dell’imposta sostitutiva entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Infine, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine cade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. Imposta indeducibile L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. D’altro canto, prevedere la deducibilità dell’imposta dall’IRES e dall’IRAP avrebbe significato ridurne l’impatto a circa il 13%. Considerando, infatti, l’aliquota IRES del 27,5% e quella IRAP del 4,65%, l’aliquota dell’imposta straordinaria sarebbe passata da un 40% nominale a un impatto reale di circa il 13% (27,5% x 40%) + (4,65% x 40%). Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica Nelle more dell’attuazione della riforma fiscale viene istituito un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. Il credito viene riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni site in Italia di soggetti non residenti, anche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate: - in altri Stati membri UE; - negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); - in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25, par. 3, del regolamento UE n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2023) e fino al 31 dicembre 2027. Costi ammissibili Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo rientranti nelle seguenti categorie: - spese per il personale impiegato nel progetto; - costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; - spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Bonus utilizzabile in compensazione Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione medi ante modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, e non è soggetto ai limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all’art. 34, legge n. 388/2000. L’utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 39/2010. Inoltre, per la fruizione del credito, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23, commi 2-5, D.L. n. 73/2022. Attenzione Il decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 23, commi 2-5, del decreto Semplificazioni n. 73/2022 non risulta essere ancora stato emanato. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, saranno poi definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti. Si rileva infine che il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, legge n. 160/2019 (credito ricerca e sviluppo “generico”). Superbonus unifamiliari: cambia il calendario Viene differito dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione delle spese che rientrano nel superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso all’agevolazione rimane la stessa: al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (art. 119, comma 8-bis, D.L. n. 34/2020). Di conseguenza il superbonus nella misura del 110% continua a trovare applicazione sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Quindi, con riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus del 110% spetta: - sulle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022; - anche sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 relativamente a interventi avviati anche dopo il 30 giugno 2022 (oltre a quelli avviati prima), purché completati almeno per il 30% alla data del 30 settembre 2022. Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia delle Entrate Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio (cessione dei crediti o sconto in fattura), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Tali previsioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal decreto Asset comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.