L’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 4 del 28 giugno 2019 in tema di fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Il 14 giugno 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 giugno 2019, riguardante la semplificazione dei microbirrifici, di cui all’articolo 35 del d. lgs 504/95. Con il nuovo provvedimento i cosiddetti microbirrifici, ossia i birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, beneficeranno, per la birra ivi prodotta, di una riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40 per cento. Inoltre, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis del citato articolo 35, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti in questione. Muovendo dal chiaro intento del legislatore di favorire l’attività di fabbricazione e diretta commercializzazione delle piccole birrerie, la normativa configura il microbirrificio esplicitandone i caratteri di indipendenza legale ed economica, perfezionati dai vincoli di operatività che ne conseguono: − divieto di ricezione da altri soggetti obbligati di birra condizionata o sfusa in regime sospensivo da accisa; − fabbricazione della birra esclusivamente a seguito di un processo di lavorazione integrato, a partire dalla realizzazione del mosto. L’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa è condizionata alla circostanza che la birra immessa in consumo direttamente dall’impianto sia ottenuta da un ciclo di produzione, interamente eseguito nel microbirrificio, comprendente le operazioni che vanno dalla realizzazione del mosto fino al condizionamento del prodotto. Si conferma che agli esercenti microbirrifici è precluso di ricevere e confezionare birra prodotta da altre fabbriche e che dagli stessi impianti non può essere estratta birra sfusa ma solo condizionata. A differenza della previgente disciplina si consente di trasferire birra condizionata in regime sospensivo se destinata verso altri Stati membri dell’Unione europea o all’esportazione verso Paesi Terzi. Qualora si avvalga di tale nuova facoltà lo stesso esercente ne dà preventiva comunicazione una tantum all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul microbirrificio. Viene resa in tal modo possibile agli operatori una modalità alternativa di circolazione comunitaria della birra condizionata stante le segnalate criticità registratesi nelle movimentazioni di prodotto assoggettato ad accisa mediante impiego del DAS.