Sentenza penale di condanna per lady Guarguaglini, moglie dell'ex numero uno di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini. La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 41124 dell'8 ottobre 2019 - ha rilevato la responsabilità per aver emesso fatture per operazioni inesistenti. La ricorrente aveva eccepito come ci fosse stata violazione dell'articolo 9 del Dlgs 74/2000. Secondo la manager la violazione non avrebbe operato quando - come nel caso di specie - il destinatario delle fatture non le avesse utilizzate. La ricorrente, peraltro, ha continuato i motivi di appello arrivando a chiedere che nei suoi confronti i giudici avessero agito in maniera illegittima per aver violato il ne bis in idem (pena per l'emissione e quella per l'utilizzazione). Secondo la Cassazione, però, l'emissione c'è stata ed è sufficiente per l'imputazione penale, a prescindere che poi non ci sia stata l'utilizzazione. Infatti secondo quanto dichiarato da una teste i pagamenti effettuati dalla società Selex nei confronti della emittente Print Sistem srl per prestazioni non eseguite erano stati autorizzati dall'amministratore delegato Marina Grossi. Rileva la Cassazione che se si desse ragione all'appellante si arriverebbe a una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione alla emissione della documentazione fittizia per il solo fatto di non avere utilizzato poi quella stessa documentazione. Quindi riconosciuta la responsabilità penale, la ricorrente, invece, ha avuto ragione sul fronte civile in quanto i giudici di merito si sono limitati a prendere atto della mancanza di prova della non consapevolezza dell'intera operazione da parte dell'imputata.