Dopo lunghe discussioni sul perché l’asincronia fra la data indicata in fattura e quella di trasmissione contrastasse con la norma primaria e su come (circolare n. 13/E/2018) l’Agenzia delle Entrate avrebbe “tollerato” solo lievi ritardi limitati ad una non meglio definita “prima fase”, oggi - dopo la circolare n. 14/E del 2019 - gli operatori possono finalmente tirare un bel sospiro di sollievo e continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Sono più d’una le novità che entrano in vigore dal 1° luglio 2019, in concomitanza con la fine del periodo di “moratoria” per i trimestrali, ma, nei fatti, gli operatori anche dal 1° luglio potranno continuare (come in questi primi mesi) a trasmettere le fatture differite nei primi giorni del mese successivo retrodatandole. Retrodatazione che, nel caso di fatture differite riepilogative, potrà essere semplicemente ricondotta all’ultimo giorno del mese di riferimento nonostante la circolare (suscitando un po’ di imbarazzo fra gli operatori) richieda letteralmente in tal caso “la data dell’ultima operazione”. L’importante, come vedremo, è rispettare il termine ultimo di trasmissione (art. 21, comma 4) tanto in fatturazione immediata (per la quale dal 1° luglio bisognerà prestare attenzione ai 12 giorni) quanto differita (termini invariati) giacché il Sistema di Interscambio - su questo aspetto - tiene traccia indelebile. La vexata quaestio e la fatturazione elettronica A lungo si è discusso sul fatto che per l’art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 la fattura (cartacea o elettronica) “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, o messa a disposizione del cessionario/committente” (come a dire che finché il contribuente se la tiene nel PC non si può considerare emessa). Ciò nonostante il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che contiene le regole tecniche per la fatturazione elettronica di cui all’art. 1, D.Lgs n. 127/2015, dice (come rammenta anche la nuova circolare) che “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” lasciando ben intendere che la trasmissione elettronicapuò essere “asincrona” rispetto alla data fattura. Ad un certo punto, di diverso avviso è sembrata però altra parte della stessa Agenzia che nella citata circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 (§ 1.5) aveva paventato “tolleranza” (violazione meramente formale ex art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997) per ritardi minimi nella trasmissione (comunque tali da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta) limitatamente alla sola “fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerando anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea dei soggetti coinvolti”. Un’affermazione che, come prontamente evidenziato da ANC e Confimi Industria in una nota congiunta del 3 luglio 2018, contraddiceva, nei fatti, il provvedimento del 30 aprile. L’intervento del decreto fiscale 2019 Sulla questione è intervenuto lo scorso autunno il legislatore del D.L. n. 119/2018 che (si legge nella relazione tecnica) “nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio” ha introdotto: - un periodo di moratoria (art. 10) secondo il quale per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019 per i trimestrali e il 30 settembre 2019 per i mensili non si dà luogo all’applicazione di sanzioni per ritardata fatturazione per quelle emesse (leggasi trasmesse) entro il termine della liquidazione periodica di riferimento; - con effetto dal 1° luglio 2019 (quindi oltre il suddetto periodo di moratoria ferma restando l’efficacia fino a settembre per i mensili), la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni (che diventano 12 con la conversione in legge del D.L n. 34/2019) dal momento di effettuazione dell’operazione e ha introdotto, soprattutto, la nuova la nuova lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 secondo cui la fattura (fra le altre) deve riportare la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazioni di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. L’entrata in vigore dal 1° luglio 2019 nella nuova lettera g-bis (in aderenza - se vogliamo - ad una disposizione che già c’era nel n. 7 dell’art. 226 della direttiva IVA) avrebbe travolto l’operatività tanto in fatturazione immediata quanto in fatturazione differita (fermo restando in quest’ultimo caso il termine del 15 del mese successivo) se l’Agenzia delle Entrate avesse deciso di mettere mano alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica introducendo nuovi campi data. Il campo “data” per le e-fatture rimane solo uno (questa la soluzione) La circolare n. 14/E/2019 ha di fatto reso ufficiale che la scelta dell’Agenzia delle Entrate (in aderenza con il parere espresso lo scorso 5 dicembre dalla prevalenza dei partecipanti al Forum Nazionale sulla Fatturazione elettronica) è stata quella di non mettere mano ai tracciati per introdurre nuovi campi “data” che, secondo altra tesi, sarebbero sembrati necessari per gestire la dicotomia fra data (o più date) di effettuazione e data emissione/trasmissione. Con tale scelta si ritorna, nei fatti, all’impostazione dell’originario provvedimento del 30 aprile 2019 che, può essere utile osservare, sul punto non è mai stato modificato nonostante gli interventi del D.L. n. 119. Non solo non ci saranno quindi mai scarti per le trasmissioni “asincrone” effettuate nei termini dell’art. 21 ma è ora chiaro che l’unico campo “data” rimane il 2.1.1.3. Campo che, come espressamente precisa la nuova circolare, va però compilato “sempre e comunque” utilizzando la “data di effettuazione dell’operazione” (come si è sempre fatto), fermi restando i termini “dilatati” previsti dall’articolo 21 comma 4 per la trasmissione. Trasmissione la cui tempestività (data e orario) viene “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” attestata dal SdI. Data di trasmissione di cui il contribuente (lato attivo intendiamo), salvo per verificare il non scarto, può comunque disinteressarsi giacché la circolare (§ 3.2) precisa pure che, alla luce del mutato quadro “tecnico-normativo”, anche l’annotazione nel registro vendite (da effettuare - salvo casi speciali - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) potrà essere effettuata riportando la data indicata nel citato campo 2.1.1.3. Numerazione fatture Massima libertà gestionale (uso di sezionali, codifiche, etc.) anche al fine di adottare (per chi vorrà) numerazioni distinte fra fatture “dilatate” (immediate o differite) e fatture “contestuali” all’operazione al fine di evitare che (riprendendo l’esempio della circolare) la fattura differita n° 1000 trasmessa, ad esempio, il 2 ottobre e retrodatata al 28 settembre 2019, risulti datata prima di quella immediata n. 990 emessa il 1° ottobre. La fattura differita riepilogativa Anche in termini esemplificativi la circolare puntualizzerebbe che, nel caso di più operazioni riepilogate nella stessa fattura (cessioni effettuate il 2, il 10 e il 28 settembre), la data da riportare sarebbe quella dell’ultima operazione (28/09). Al di là dell’esemplificazione va da sé, a giudizio di chi scrive, che nessuno potrà essere sanzionato per avere invece indicato in fatturazione differita la data dell’ultimo giorno del mese (30/09). Il ragionamento è il seguente: (i) chi indica i riferimenti dei vari ddt (o equipollenti) ossequia - nei fatti - il disposto della nuova lettera g-bis; (ii) si potrebbe obiettare che le date dei ddt non necessariamente collimano con il giorno di consegna/spedizione (disallineamento sul quale già in passato - C.M. n. 249/E/96 - sono state tuttavia fornite rassicurazioni distensive proprio in materia di fatturazione differita) ma nessuna norma dice tuttavia che a fronte di una fattura riepilogativa va riportata solo la data dell’ultima operazione; (iii) ciò premesso laddove sia rispettato il termine ultimo di trasmissione, chi compila il campo “data” a fine mese operazioni, non avrà pertanto violato alcuna norma né ostacolato alcuna attività di verifica (anche con tutto lo sforzo e l’immaginazione possibile non si riesce infatti proprio ad immaginare quale diverso impatto possa avere su dette attività la trasmissione il 15/10 di una fattura con data 28/9 rispetto alla trasmissione, sempre il 15/10, di una fattura datata invece 30/09). Retrodatazione necessaria Tutto ciò considerato è appena il caso di osservare che la retrodatazione sancita dalla circolare n. 14/E più che una facoltà è una richiesta che è opportuno assecondare giacché, diversamente, l’Agenzia delle Entrate ai fini dei controlli (Li.Pe, dichiarazione IVA, etc.) e delle precompilate 2020 disporrebbe di informazioni completamente sfasate (sbagliate) rispetto a quelle che il contribuente avrà invece correttamente gestito nella propria contabilità. Si pensi, ad esempio, ad una fattura differita datata 15/10 ma riferita a ddt di settembre (tutti perfettamente riepilogati); dal punto di vista strettamente normativo la fattura sarebbe ineccepibile ma se la fattura elettronica non verrà datata entro il 30/09, l’Agenzia delle Entrate la considererà di ottobre, con tutto quello che ne potrebbe scaturire in termini di successivi disagi. La fatturazione analogica (o elettronica non SdI) Un’ultima osservazione, infine, va riservata (per le eccezioni rimaste) al fatto che nella circolare viene anche precisato che “resta inteso che nel caso di fatture cartacee o elettroniche per mezzo di canali diversi dal SdI il documento deve contenere entrambe le date”, a conferma (se vogliamo) dell’esigenza di rispettare (nel compilare la fattura) il disposto della retro citata lettera g-bis.