L’art. 21, comma 2, lettera a), del decreto IVA - nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2013 - prevede tra gli elementi obbligatori della fattura la “data di emissione”. Nella precedente formulazione la norma richiedeva l’indicazione di “data e numero progressivo”. Fattura e “data di emissione”: i dubbi Mai come ora tale disposizione è stata oggetto di tanto clamore, soprattutto in occasione del passaggio all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. Il file XML, infatti, contiene un campo “Data” la cui compilazione dipende proprio dall’interpretazione che si vuole dare all’art. 21, anche in considerazione della struttura della procedura telematica di “emissione” della fattura elettronica rispetto a quella cartacea. In proposito, l’art. 21, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972 prevede che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Trasmissione e messa a disposizione sono le due modalità con le quali si realizza l’emissione della fattura elettronica. È altresì evidente che la data da indicare in fattura deve dipendere dalla tipologia di fattura (anticipata, immediata, differita) in base al momento di effettuazione dell’operazione. In linea di principio, mentre nella fattura anticipata e in quella immediata, il momento di effettuazione e quello di emissione sono (tendenzialmente) identici, nei casi in cui, invece, è consentito emettere una fattura differita (ad esempio cessione di beni con documento di trasporto; operazioni triangolari; etc.: art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), il momento di effettuazione e quello di emissione non potranno che essere distinti, poiché per l’emissione è consentito un termine più ampio. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate Come si coordinano queste regole ai fini della compilazione del campo “Data” del file XML? Finalmente risposte chiare sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha proposto le seguenti soluzioni: - per la fattura immediata, la data è quella di effettuazione dell’operazione; - per quella differita, la data è quella di emissione della fattura elettronica, poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione. Con particolare riferimento alla compilazione della fattura immediata, dal chiarimento deriva che non rileva la data in cui la fattura è emessa (vale a dire “trasmessa telematicamente al Sistema di Interscambio). Del resto, è di tutta evidenza che sarebbe assurdo pretendere dall’emittente di: - attendere il giorno dell’emissione/trasmissione per poter completare la compilazione della fattura con tale data; oppure di - sostituire la data, apposta all’atto della compilazione, con la data di emissione/trasmissione e quindi dover intervenire nuovamente sulla fattura già predisposta. Ciò evidentemente comporterebbe l’onere di rigenerare il file XML con la data del giorno di emissione e magari anche più volte se la trasmissione non fosse potuta avvenire nella data stabilita per cause tecniche. La circostanza che “data di emissione” indicata sulla fattura ed “emissione” della fattura elettronica (nel senso di trasmissione telematica al Sistema di Interscambio) documentino due momenti distinti si spiega con: - le novità in materia di sanzioni che interessano, per il primo semestre 2019, la tardiva emissione della fattura e la cui applicazione è subordinata alla corretta imputazione dell’IVA nella liquidazione del mese di competenza; - la facoltà (introdotta con effetto 1° luglio dal D.L. n. 119/2018) di differire (fino a un massimo) di 10 giorni il momento di emissione della fattura (sia cartacea che elettronica) rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. Le agevolazioni sanzionatorie consentono di trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza (vale a dire quello di effettuazione dell’operazione). Riprendendo gli esempi formulati dall’Agenzia delle Entrate in occasione del Forum, in relazione alla fattura immediata: Esempio n. 1 Esempio n. 2 Momento di effettuazione dell’operazione 5 gennaio 2019 31 marzo 2019 Data da indicare sul file 5 gennaio 2019 31 marzo 2019 Momento di emissione della fattura (trasmissione al Sistema di Interscambio) 16 febbraio 2019(*) 5 aprile 2019 Mese di competenza dell’operazione ai fini della liquidazione IVA gennaio marzo(**) (*)Nel caso di un operatore mensile. Per l’operatore trimestrale la fattura può essere trasmessa entro il 16 maggio senza incorrere nelle sanzioni per tardiva fatturazione. (**)Dal punto di vista del cessionario/committente, se la fattura è stata da questi ricevuta entro i termini di liquidazione del mese di marzo (16 aprile), lo stesso potrà far concorrere l’IVA in detrazione in tale liquidazione. A partire dal 1° luglio 2019, la facoltà di trasmettere la fattura elettronica immediata al Sistema di Interscambio entro il decimo giorno dalla data di effettuazione dell’operazione, con obbligo di indicare in fattura anche la data di effettuazione dell’operazione (consegna/pagamento), sancirà la separazione strutturale tra i due momenti (effettuazione/data fattura ed emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio). Ipotizzando che il momento di effettuazione dell’operazione (pagamento del servizio o consegna dei beni) si verifichi il 15 luglio 2019, si avrà che: Fattura anticipata Fattura immediata Fattura differita(*) Momento di effettuazione dell’operazione Data della fattura (15 luglio) 15 luglio 2019 Data della fattura 15 luglio 2019 15 luglio La data di emissione: un giorno tra il 15 luglio e il 15 agosto Momento di emissione della fattura (trasmissione telematica al Sistema di Interscambio) 15 luglio 2019 Entro il 25 luglio Entro il 15 agosto, ma con competenza luglio 2019 Mese di competenza dell’operazione ai fini della liquidazione IVA luglio 2019 (*)La facoltà di differire di 10 giorni l’emissione della fattura rispetto alla data di effettuazione dell’operazione riguarda solo la fatturazione immediata Fatture datate dicembre 2018 e inviate a gennaio 2019: conta la data fattura In linea di principio, è l’emissione della fattura dopo il 1° gennaio 2019 a determinare l’obbligo di fatturazione elettronica. In proposito l’Agenzia ha chiarito (FAQ sulla fattura elettronica pubblicate a novembre e dicembre) che, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Tuttavia, per ragioni di semplificazione, per le fatture di dicembre, inviate al cliente a gennaio con modalità diverse dalla trasmissione elettronica, è stato indicato che rileva la data riportata in fattura. Secondo questo importante chiarimento, ribadito in occasione del Forum: - se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; - se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica. Il cessionario/committente, essendo entrato in possesso della fattura nel gennaio 2019, può esercitare la detrazione nella liquidazione di questo mese e non di dicembre. Modalità di invio Esercizio della detrazione per il cessionario/committente Fatture datate 2018 e inviate a gennaio 2019 Non è richiesta la trasmissione telematica Gennaio (mese di ricezione della fattura)