Il 15 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento delle Regole tecniche (si tratta della versione 2.3) che, accompagnando il provvedimento del 18 aprile 2019, regolano la fatturazione elettronica europea nei confronti della Pubblica Amministrazione, in ossequio alle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 148 del 2018. La revisione si è resa necessaria a seguito del rilascio della “Spring Release” della norma europea EN 16931, come ricordano le Entrate. Le regole tecniche costituiscono l’insieme dei processi di gestione da parte del SdI (Sistema di Interscambio) delle fatture elettroniche di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 148/2018, e in particolare vi sono descritte le regole del processo di ricezione, controllo e inoltro delle fatture in formato UBL (Universal Business Language) o CII (Cross Industry Invoice) provenienti dall’estero (Cross Border) e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all’interno del territorio nazionale (Domestic). Nella sostanza, potremmo dire che sono regolate le modalità con le quali le fatture europee vengono tradotte nel formato XmlPa, formato che rappresenta lo standard per le transazioni “interne”. Il SdI nazionale riceve le fatture trasmesse da fornitori unionali alla PA, riconosce i formati UBL o CII, traduce in XmlPa, e infine recapita la fattura “tradotta” unitamente al documento originale. Si ricorderà come la norma interna, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2014/55/UE (relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici), prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche in conformità a uno standard europeo (EN 16931); è espressamente previsto lo scarto delle fatture in caso di mancato rispetto delle regole del CIUS (“CIUS-IT: l’insieme delle regole valide per le fatture emesse verso stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori italiani, definite in base alle previsioni dello standard europeo EN 1693”). Quindi, in conclusione, l’adeguamento delle regole tecniche in questione rende il formato delle fatture elettroniche destinate alla PA coerente con gli standard europei, in base alla logica che vuole che tutti i documenti (necessariamente) elettronici, indirizzati ai predetti soggetti, siano uniformi e omogenei. Una questione molto (quasi esclusivamente) tecnologica, e peraltro riservata al modo dell’Amministrazione pubblica. Primo passo per l’evoluzione della fatturazione elettronica europea generalizzata Un motivo di attenzione in realtà è costituito dal fatto che questi meccanismi di omogeneizzazione e di standardizzazione sono il preludio all’evoluzione della fatturazione elettronica europea generalizzata, compresa la futura gestione dei flussi intra-unionali con le comunicazioni digitali note come Digital Reporting. Lo scorso 18 aprile si è conclusa la consultazione pubblica indetta dal Dipartimento delle Politiche fiscali del MEF relativa alle proposte della Commissione Europea note come “Pacchetto Iva per l’era digitale” (VIDA - Vat In the Digital Age), di modifica della direttiva n. 2006/112/CE in relazione a talune disposizioni, tra cui per l’appunto fattura elettronica armonizzata ed elenchi INTRASTAT. Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, e limitandosi alle implicazioni che il recepimento da parte degli Stati membri, Italia compresa, interesseranno la platea dei contribuenti, vale la pena di osservare prima di tutto che la proposta comunitaria prevede dal 2025 l’adozione dei formati UBL e CII (i medesimi citati in precedenza per il mondo delle PA) per le fatture intra-UE, che saranno obbligatorie alla stregua di quanto accade in Italia oggi. In precedenza si è opportunamente descritta la procedura di “traduzione” utilizzata dal SdI per la PA: stante il (paventato) obbligo di utilizzo di standard diversi dal XML, è probabile che anche nella fattura elettronica da usare negli scambi intra-UE verrà utilizzato il medesimo sistema. Inutile evidenziare la raccomandazione che non si debba abbandonare un formato ormai rodato come l’XML, in uso pressoché generalizzato dal 2019. E-fatture: due giorni per l’emissione? In relazione alle proposte UE, invece, si segnala la folle idea di prevedere (invero, dal 2028) l’intenzione di ridurre a soli 2 giorni il termine per emettere le fatture elettroniche nelle operazioni intraunionali, con l’ulteriore previsione, peraltro, di eliminazione della fatturazione riepilogativa mensile (sotto quest’ultimo aspetto, la logica della proposta comunitaria è avere un flusso elettronico per ciascuna singola operazione). Inutile esprimere ogni perplessità su un termine così stringente, auspicando che da qui al recepimento il legislatore faccia quanto necessario all’introduzione di una norma che sia coerente con il sistema vigente. Se venisse introdotta una condizione del genere, in relazione a queste tipologie di operazioni, potrebbe diventare ingestibile il rispetto dei tempi, se non con un consistente aggravio di costi amministrativi dei quali gli operatori non sentono proprio, si ritiene, la mancanza. Si è fatto cenno in precedenza agli elenchi INTRASTAT. Se è da accogliere positivamente la proposta di sostituire gli elenchi riepilogativi con comunicazioni digitali, anche in questo caso non si può condividere invece l’idea che questi Digital Report avvengano nel termine di soli 2 giorni dalla fatturazione; appare favorevolissimo il fatto che la fatturazione elettronica potrà avere anche la funzione di ottemperare alla predetta comunicazione digitale, ma non nel termine di 2 giorni, che appare decisamente incoerente con il sistema. In una ottica di “vera” semplificazione, dovrebbe essere garantita la sopravvivenza della fatturazione (riepilogativa) differita, con emissione entro il 15 del mese successivo, tramite invio elettronico di un documento “standard” che assorba anche la funzione INTRASTAT. E giusto per concludere in relazione alle proposte di modifica su questi temi (che, si ricorda, avrebbero decorrenza 2028), non convince nemmeno la proposta di introdurre l’obbligo della comunicazione digitale per gli acquisti intracomunitari, considerando il paventato termine dei 2 giorni: si pensi alle difficoltà di gestire i flussi “esterometro” entro il giorno 15 del mese successivo, figurarsi gestire un adempimento entro il termine di 2 giorni.