Dati contenuti nelle fatture elettroniche sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza per gli otto anni successivi a quelli di transito dal sistema di interscambio. L’intero file XML delle fatture elettroniche, eventuali allegati compresi, verrà memorizzato e appositamente trattato per effettuare attività di analisi del rischio e selezione dei contribuenti ai fini dei controlli in chiave antievasione. Restano espressamente escluse da tali attività tutte le informazioni relative agli organismi di informazione per la sicurezza dello Stato per le quali, per ragioni di segretezza, resta ferma l’applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 124/2007, anche in materia di fatturazione elettronica. Tutto ciò alla luce delle previsioni contenute nell’art. 14 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019). Sulla base di tali disposizioni normative viene, di fatto, privata di ogni reale contenuto e significato pratico l’opzione per la consultazione delle fatture elettroniche che, con un recente provvedimento direttoriale, è stata ulteriormente prorogata al 29 febbraio 2020. Il non esercizio di tale opzione finirebbe infatti per ritorcersi paradossalmente contro il contribuente che risulterebbe essere l’unico soggetto impossibilitato ad accedere all’intero file delle sue fatture elettroniche. Scopo della norma L’obiettivo della disposizione in commento è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza l’accesso e l’utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza), attraverso idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati. Per raggiungere tale scopo il nuovo comma 5-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, inserito dall’art. 14 del decreto fiscale, dispone che i file delle fatture elettroniche acquisiti tramite il Sistema di interscambio, vengano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando così anche gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni. La relazione di accompagnamento al collegato fiscale precisa che oggetto di memorizzazione e successivo utilizzo e trattamento, saranno i file XML delle fatture elettroniche con tutti i dati in essi contenuti compresi gli eventuali documenti allegati. Viene così superata, ex lege, tutta la diatriba sollevata a seguito delle osservazioni rese dal Garante delle privacy in relazione alle informazioni contenute nel c.d. “corpo” della fattura elettronica che sono state poi poste alla base della suddetta opzione per la consultazione da esercitarsi entro il 29 febbraio 2020. Del resto, l’interesse dell’Amministrazione finanziaria per i dati contenuti nella parte descrittiva delle fatture elettroniche si era già manifestato in occasione della modifica della ormai famosa FAQ n. 125, nella quale l’Agenzia delle Entrate aveva precisato come la mancata adesione al servizio di consultazione avrebbe costituito, di per sé stessa, uno specifico indice di rischiosità fiscale per il contribuente. Affermazione poi rettificata nei giorni successivi per effetto delle molteplici critiche dalla stessa scaturite. Una volta che la disposizione in commento avrà efficacia normativa, l’Agenzia delle Entrate potrà mettere in atto i c.d. controlli incrociati sui dati delle fatture elettroniche previsti dal D.Lgs. n. 127/2015 e successivamente disciplinati nelle loro modalità attuative, dall’art. 1, comma 1, D.M. 4 agosto 2016 del Ministero dell'Economia e delle finanze. Sulla base di quest’ultima disposizione l'Agenzia delle Entrate utilizzerà pertanto i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio, per effettuare specifici controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. In relazione alle attività di selezione e di analisi del rischio di evasione la disposizione contenuta nell’art. 14 del D.L. n. 124/2019 dovrà essere letta in combinazione con quanto previsto dai commi 681-686 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020, che regolamenta e disciplina tali attività in un’ottica più generale. I soggetti abilitati all’utilizzo delle fatture elettroniche In base alla nuova norma, potranno utilizzare i file delle fatture elettroniche sia la Guardia di Finanza che l’Agenzia delle Entrate. La Guardia di finanza potrà utilizzare tali informazioni anche per finalità diverse rispetto alle analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali. Nello specifico, l’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevede (lettera a) che le Fiamme gialle potranno utilizzare tali informazioni nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui al D.Lgs. n. 68/2001. Si tratta, nello specifico, delle attività di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale, diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea, ogni altra entrata tributaria, etc.. L’Agenzia delle Entrate potrà invece utilizzare i dati contenuti nelle fatture elettroniche soltanto per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali. Possibili scenari operativi Della ricchezza di informazioni contenuta nelle fatture elettroniche aveva avuto modo di occuparsi anche l’atto di indirizzo firmato il 30 aprile 2019 dal Ministero dell’Economia e delle finanze dedicato alle strategie di contrasto all’evasione fiscale per il triennio 2019-2021. Scorrendo il documento in questione si percepisce che le attività di analisi e di elaborazione sulle fatture elettroniche avranno finalità ulteriori rispetto al contrasto delle e frodi e dell’evasione IVA. Il patrimonio di dati e di informazioni che affluisce in tempo reale nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria per effetto dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, darà sicuramente avvio anche ad altre tipologie di analisi del rischio e di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo o da stimolare con specifiche campagne di promozione dell’adempimento spontaneo. In questo senso sembrano essere proprio le informazioni contenute nella parte descrittiva delle fatture elettroniche a costituire un preciso impulso per specifiche attività di controllo finalizzate, ad esempio, alla verifica in ordine alla reale inerenza dei costi sostenuti dai contribuenti. In questo senso si è espressa la circolare n. 19/E dell’8 agosto 2019 sui controlli fiscali che, dopo aver indicato nell’avvento della fatturazione elettronica obbligatoria uno dei fattori principali per le attività di verifica, precisa che nelle attività di selezione e analisi del rischio nei confronti delle imprese di medie e piccole dimensioni le attenzioni degli uffici dovranno concentrarsi “prioritariamente” verso i soggetti che sottofatturano le prestazioni attive o che portano in detrazione costi non inerenti l’attività esercitata.