Gli aggiornamenti contenuti nella nuova versione della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro riguardano essenzialmente le ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale della facoltà di rettificare le fatture originarie o adempie all’obbligo di emissione di una fattura integrativa nei casi previsti dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Note di credito per fatture relative ad operazioni in reverse charge Un primo aggiornamento è relativo alle note di credito TD04 e alle note di credito semplificate TD08, per le quali il cedente/prestatore indica l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA. Come nella versione precedente della Guida, è confermato che, per le note di credito emesse dal cedente/prestatore, finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 e TD19) trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta (ossia, nei casi in cui è prevista la trasmissione al Sistema di Interscambio di un documento integrativo o di un’autofattura, con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Un’analoga modalità di trasmissione può essere utilizzata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28 (nella precedente versione si faceva riferimento solo alle tipologie TD22 e TD23). Nella nuova versione della Guida, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità, il documento trasmesso assume, in ogni caso, il valore di una nota di variazione ai fini IVA. In tali casistiche, il cessionario/committente, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, deve indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della nota di credito ricevuta, quando disponibile. Esempio Il cedente francese emetta, con facoltà di trasmissione della stessa tramite Sistema di Interscambio, la fattura n. 15 del 05/04/2024 non imponibile di 200 euro per cessione di beni. Il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al Sistema di Interscambio il 06/04/2024 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 05/04/2024 del cedente francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro. Il cedente francese il 03/05/2024 emette, con facoltà di trasmissione della stessa tramite Sistema di Interscambio, con riferimento alla fattura n. 15 del 05/14/2024, una nota di credito dell’importo di 20 euro. Il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al Sistema di Interscambio un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 06/04/2024, riportando un imponibile di - 20 euro e un’imposta di - 4,4 euro e indicando nel campo 2.1.6 gli estremi della nota di credito ricevuta di 20 euro Note di debito per fatture relative a operazioni in reverse charge Un secondo aggiornamento è relativo alle note di debito TD05 e alle note di credito semplificate TD09, per le quali il cedente/prestatore indica l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA. Come nella versione precedente della Guida, è confermato che, per le note di debito emesse dal cedente/prestatore per rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo deve integrare la nota di debito ricevuta e può, al tal fine, utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta (ossia, nei casi in cui è prevista la trasmissione al Sistema di Interscambio di un documento integrativo o di un’autofattura, con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno positivo e non può utilizzare il documento TD05. Un’analoga modalità di trasmissione può essere utilizzata per rettificare, in aumento, un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28 (nella precedente versione si faceva riferimento solo alle tipologie TD22 e TD23). Nella nuova versione della Guida, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità, il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA. In tali casistiche, il cessionario/committente, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, deve indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della nota di debito ricevuta, quando disponibile. Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> Uno specifico aggiornamento riguarda la compilazione del campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> nell’ambito dei TipiDocumento TD16, TD17, TD18 e TD19. Nella nuova versione della Guida, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che, per rettificare una comunicazione trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio con una delle predette tipologie, il cessionario/committente deve trasmettere un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso al Sistema di Interscambio indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. In particolare: - se la rettifica discende da una nota di variazione inviata dal cedente/prestatore, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e il relativo IdSdI; - se la rettifica discende da un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal cedente/prestatore, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdI. Riflessi della rettifica delle comunicazioni da esterometro sugli obblighi di integrazione o di autofatturazione Un’ulteriore novità è relativa agli effetti della rettifica delle comunicazioni da esterometro sugli obblighi di integrazione o di autofatturazione. La rettifica trasmessa con TipoDocumento TD17, TD18 e TD19 si riflette sugli obblighi di integrazione o di autofatturazione ai fini IVA qualora non adempiuti in via cartacea, in quanto il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.