Le cessioni che hanno per oggetto conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, «animali vivi» beneficiano dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento a condizione che tali animali siano «destinati all'alimentazione umana». Per converso se la cessione della fauna selvatica viva non è finalizzata all'alimentazione umana, bensì ad esempio al ripopolamento ambientale, è soggetta all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 dell'8 ottobre 2024. In particolare, il numero 7) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di «conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione.» Nel caso prospettato all'Agenzia, tuttavia, il cessionario non è in grado di sapere ab origine la destinazione della selvaggina acquistata. La destinazione all'alimentazione umana può eventualmente essere determinata solo successivamente ossia quando il cacciatore preleva gli animali da lui abbattuti. Né può ritenersi ammissibile sotto questo aspetto una dichiarazione da parte del cessionario in cui attesta che sta acquistando la fauna selvatica viva non per fini di ripopolamento bensì per finalità venatorie. Per l'articolo 12, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è infatti considerato esercizio venatorio anche il mero «vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla». Ne consegue che il cacciatore potrà abbattere un numero elevato di animali da destinare alla propria alimentazione oppure nessuno. In tal senso depone anche l'articolo 18-bis del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che solo temporaneamente e in via del tutto eccezionale ha esteso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, di cui al numero 7) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA, alle cessioni di animali vivi destinati all'attività venatoria. Quanto a dire che al di fuori di questa circoscritta ipotesi, la cessione degli animali in questione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria. Si ricorda che ai sensi del sopracitato articolo 18-bis, per il solo periodo compreso tra il 25 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, e «..., per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.». Si tratta in sostanza di una deroga temporanea all'ordinario regime IVA applicabile alle cessioni in commento, disposta dal legislatore per motivi eccezionali, cessati i quali (ossia dal 1°gennaio 2022), agli animali ceduti per l'attività venatoria torna ad applicarsi l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.