Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, nonché agli eventuali permessi ed ex festività regolate dalla contrattazione collettiva. L’utilizzo di tali assenze retribuite deve avvenire entro i limiti stabiliti dalla legge o dal CCNL, altrimenti sui residui non goduti scattano obblighi contributivi. Termini di fruizione delle ferie Si premette che il lavoratore ha diritto ad almeno a 4 settimane di ferie alle quali la contrattazione collettiva può aggiungere ulteriori giornate. Tale periodo di riposo deve essere goduto per almeno 2 settimane – consecutive in caso di richiesta del lavoratore – nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Tuttavia, la contrattazione collettiva ha facoltà di prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie per le quali non vi è l’obbligo di godimento infra-annuale. Si aggiunge, anche, che, al fine di dare concreta attuazione all’irrinunciabilità del diritto ad usufruire del periodo feriale, il periodo minimo di 4 settimane non può essere monetizzato, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Diversamente, le giornate eccedenti possono essere liquidate sulla base della disciplina prevista dal CCNL applicato oppure mediante accordi individuali. Termini di fruizione di ROL ed ex festività Le riduzioni dell'orario di lavoro sono un istituto contrattuale che consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione. La riduzione si concretizza, quindi, nella concessione di permessi orari retribuiti la cui regolamentazione è rimessa unicamente alla contrattazione collettiva che definisce anche le modalità ed i termini di fruizione. L’utilizzo di tali permessi può avvenire collettivamente (riduzione dell'orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale) o individualmente. Si sottolinea che il termine di godimento dei permessi può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale. Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione. Analoga disciplina si applica con riferimento all'istituto delle ex festività che comporta in favore dei lavoratori il diritto di fruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle 4 ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione). Insorgenza dell’obbligo contributivo I compensi per ferie non godute rientrano certamente nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali in virtù del criterio di onnicomprensività, mentre più complessa è l’individuazione del momento impositivo, vale a dire quando deve essere dichiarata la sussistenza dell’obbligazione contributiva. Nel corso dell’evoluzione normativa della disciplina delle ferie, tale problematica è stata risolta collocando l’insorgenza dell’obbligo contributivo in stretta correlazione con il termine di fruizione delle ferie previsto nella normativa di riferimento. Nello specifico, la scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute è fissata nel termine previsto dalla legge (all’esaurimento del diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie) ovvero nel diverso limite temporale stabilito contrattazione collettiva. Con riferimento al periodo di ferie aggiuntivo rispetto al minimo delle 4 settimane, invece, tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore (Circ. INPS n. 186/1999; Msg. INPS. n. 79/2003 e n. 118/2003). In caso di mancato godimento di ROL ed Ex-festività, invece, l'insorgenza dell'obbligazione contributiva si realizza alla scadenza stabilita dalla contrattazione collettiva o individuale (Min. Lav. interpello n. 16/2011). Pertanto, l'adempimento dell'obbligo contributivo e il versamento dei relativi contributi devono essere effettuati, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme tramite indennità sostitutiva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso stabilito in via contrattuale o pattizia (INPS, circolare n. 92/2011). Esempio CCNL Terziario Confcommercio = I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancata liquidazione dell’indennità sostitutiva e di mancata fruizione dei ROL entro il 30 giugno, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare i contributi sui residui dell’anno 2018 entro il 20 agosto 2019. Versamento dei contributi Operativamente, il datore di lavoro, una volta individuato il momento impositivo, è tenuto a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso per ferie/ROL/ex festività non godute. Tale operazione comporta una sfasatura tra obbligo contributivo e fruizione delle assenze retribuite che si sostanzia in un anticipato versamento dei contributi sia da parte dell’impresa che del lavoratore. In seguito, nel mese in cui il lavoratore beneficerà di tali assenze retribuite scadute, il datore di lavoro dovrà diminuire l’imponibile del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie/ROL/Exfestività non godute e, contestualmente, il recuperare della relativa contribuzione già versata. Nello specifico, dovranno essere valorizzate in UniEmens le variabili retributive identificate con la causale: - FERIE = per il recupero delle ferie scadute già assoggettate; - ROL = per il recupero dei permessi ed ex festività scadute già assoggettate. E’ però necessario porre attenzione circa le tempistiche del recupero in quanto è possibile utilizzare tali causali solo entro 12 mesi dall’avvenuto assoggettamento dopodiché il datore di lavoro dovrà avvalersi delle regolarizzazione. Si precisa in merito che, in via eccezionale, solo per il 2019 le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 18 mesi rispetto alla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione (INPS, messaggio n. 456/2019).