Stanno per terminare le ferie estive con conseguente ripresa dell’attività lavorativa da parte delle aziende e dei lavoratori. Può succedere però che al rientro stabilito dal datore di lavoro, i lavoratori non rientrino e non si presentino al lavoro. Come può comportarsi il datore di lavoro? Quali rimedi può adottare per contrastare questo fenomeno che rientra nell’assenteismo? Disciplina generale delle ferie e principi di riferimento La disciplina delle ferie trova la sua regolamentazione dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare, l’art. 36 co. 3 della Costituzione stabilisce il diritto alle ferie da parte del lavoratore il quale “ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Il diritto alle ferie pertanto risulta essere un diritto irrinunciabile per il lavoratore, con la conseguenza che qualsiasi rinuncia preventiva è nulla e che in caso di mancata fruizione per motivi imputabili al datore di lavoro fa sorgere in lui il diritto ad una indennità sostitutiva. L’art. 2109 c.c. prevede che il lavoratore “Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”. La legge stabilisce quindi il diritto a un periodo di ferie annuale, possibilmente continuativo e la stessa norma riconosce in capo all’imprenditore il potere di stabilire il tempo delle ferie, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia degli interessi del lavoratore. Il D.Lgs. n. 66/2003, all’art. 10, dispone che “Fermo restando quanto previsto dall' art. 2109 cod. civ., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva […], va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. Sul tema delle ferie e della fruizione è intervenuto anche il Ministero del Lavoro che con la circ. n. 8/2005 ha evidenziato che: “si possono distinguere 3 periodi di ferie. Un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. La richiesta del lavoratore dovrà essere inquadrata nel rispetto dei principi dell’art. 2109 del Codice Civile. Pertanto, anche in assenza di norme contrattuali, dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che l’imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro […] Un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva […] Un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane stabilito dal decreto, potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata dal momento della maturazione. Prosegue il ministero nella circolare, la disposizione introduce pertanto i seguenti precetti: 1) obbligo di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione; 2) obbligo di concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; la richiesta del lavoratore dovrà intervenire nel rispetto dei principi dell’art. 2109 del Codice Civile, pertanto, anche in assenza di norme contrattuali sul punto, dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che l’imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro; 3) fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione”. Mancato rientro del lavoratore dalle ferie Succede che in molti casi il lavoratore non rientri dal periodo di ferie annuali: il mancato rientro può essere conseguenza dell’insorgenza di una malattia durante o al termine del periodo di vacanza o di un non autorizzato prolungamento delle ferie. Come analizzato sopra, il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto irrinunciabile del lavoratore ma la legge riconoscimento al datore di lavoro la fissazione del momento di godimento fermo restando la conciliazione necessaria tra le esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori. Al lavoratore, pertanto, non può essere riconosciuto legittimamente, senza il consenso del datore di lavoro, la possibilità di autodeterminarsi un periodo di assenza da imputarsi a ferie. Fruizione non autorizzata delle ferie: le conseguenze Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, compie un inadempimento contrattuale con la conseguenza che lo strumento a disposizione del datore di lavoro è l’esercizio del potere disciplinare. Il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato come assenza ingiustificata da quasi la totalità dei contratti collettivi. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà seguire l’iter disciplinato dall’art. 7 della l. n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro e il provvedimento finale sanzionatorio potrà essere adottato solo al termine della procedura disciplinare. A tal fine sarà necessario tener presente: - le disposizioni del contratto collettivo in materia di assenze ingiustificate, poiché molti contratti collettivi contemplano la fattispecie del mancato rientro dalle ferie e prevedono la relativa sanzione; - le disposizioni del contratto collettivo in materia di procedimenti disciplinari, poiché alcuni contratti collettivi prevedono tempi più ampi, rispetto a quelli legali, per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore; - che la contestazione deve essere tempestiva e specifica e deve contenere l’indicazione che il lavoratore, a seconda dei casi, non ha avvisato l’azienda né ha giustificato il mancato rientro o lo ha fatto con ritardo; - la scelta del mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza del lavoratore la contestazione disciplinare. L’inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni previste dal contratto collettivo applicato può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti: - richiamo verbale; - ammonizione scritta; - multa; - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo stabilito dalla contrattazione collettiva; - licenziamento disciplinare. Malattia e ferie Con particolare riferimento alle ferie e alla “compatibilità” con la malattia, si ricorda che: - nel caso in cui il lavoratore si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute successivamente; - nel caso in cui, invece, l’evento insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico. L’eventuale sospensione del periodo feriale a seguito di malattia è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse. Pertanto, al fine di avere una sospensione delle ferie, dovrà essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie. La sospensione del periodo di ferie decorrerà a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro; la comunicazione del dipendente e l’attestazione dello stato di malattia è sufficiente a determinare la conversione delle ferie in malattia, fermo restando che il datore di lavoro può provare attraverso i previsti controlli sanitari che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie. Nel caso in cui il mancato rientro sia causato dall’insorgere di una malattia, il lavoratore avrà sempre l’obbligo di preavvisare il datore di lavoro nei termini e tempi previsti dalla contrattazione collettiva e dall’eventuale regolamento interno, comunicando inoltre il numero di protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia.