Il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti ed è disciplinato da fonti normative di vario livello nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. In primis, la Costituzione stabilisce, all'art. 36, comma 3, che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", in quanto trattasi di un mezzo necessario per tutelare la sua salute ed integrità psicofisica, consentendogli di recuperare energie e attuare le sue esigenze relazionali, ricreative e familiari. Ogni lavoratore ha diritto a un periodo feriale pari ad almeno 4 settimane, del quale la legge disciplina sia i criteri di maturazione che le regole per la fruizione. Sul datore di lavoro grava l’onere di: - concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta; - concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie. Ferie maturate nel 2021: scadenza per la fruizione Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che siano state godute tutte le ferie maturate nell’anno 2021. Ai CCNL è data facoltà di prolungare il termine di fruizione nonché di rinviare il godimento delle ferie, purchè permanga il rispetto della natura stessa della tutela stabilita ex legis in ossequio all’ art. 36 della Costituzione. In ogni caso, il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (ad es.: in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata). In caso di intervenuta sospensione del rapporto di lavoro, da cui derivi la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo, che dovrà essere individuato contemperando le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore. È corretto, dunque, sostenere che il termine di fruizione si sospende per un periodo pari a quello dell’impedimento occorso. Maturazione ferie in periodi di assenza dal lavoro Tipologia di assenza Maturazione ferie Aspettativa non retribuita No CIG a zero ore No CIG orario ridotto Sì Congedo matrimoniale Sì Contratti di solidarietà Sì Ferie Sì Infortunio Sì Malattia Sì Malattia del bambino No Congedo parentale Sì (a partire dal 13 agosto 2022) Maternità obbligatoria Sì Permessi elettorali Sì Permessi retribuiti Sì Richiamo alle armi Sì Sciopero No Obbligo contributivo Il datore di lavoro e i lavoratori che, entro il 30 giugno 2023, non hanno completato l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2021 sono obbligati a versare comunque la relativa contribuzione all’INPS. L’importo dei contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute va aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse, dunque del mese di luglio, e il relativo versamento va eseguito entro il 20 agosto. Ciò non determina un azzeramento delle ferie maturate oltre 18 mesi prima, bensì l’insorgere di un obbligo contributivo del versamento all’INPS, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore, della intera contribuzione corrispondente. Procedure operative All’atto della effettiva fruizione delle ferie, il datore di lavoro assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale vengono fruite le ferie arretrate e porta a conguaglio, indicando nel mod. DM10: - nel quadro D, l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo divenuti indebiti utilizzando il codice L480. - nei quadri B-C, la retribuzione imponibile, con il codice H400 se la fruizione avviene nello stesso anno in cui si è assolto il corrispondente obbligo contributivo, H500 se oltre l’anno. Sanzioni La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma espone il datore di lavoro a una sanzione che va da 100 euro a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni, la sanzione amministrativa va da 400 euro a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro. La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti comporta l’applicazione di pesanti sanzioni per il datore di lavoro e, se interessa oltre il 20% dei lavoratori in forza, può determinare la sospensione del DURC. Occorre tuttavia ricordare che il termine di fruizione si sospende in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità o malattia di lunga durata.