In materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, il D.L. n. 119/2018 prevede che per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024: - i soggetti che inviano al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini per la dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, per le fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria; - i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, in corso di pubblicazione in G.U., vengono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS In base al decreto interministeriale, i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria. Sono acquisiti i dati fiscali, trasmessi al Sistema TS, delle fatture contenenti prestazioni sanitarie. Per tali finalità, l’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, inclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito, nonché i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione, ad eccezione dei dati di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), D.P.R. n. 633/1972 e del codice fiscale dell’assistito. In qualità di titolare del trattamento dei dati, l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati fiscali, che sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di: - assistenza ai contribuenti, - controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, - elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, - controllo automatizzato e puntuale, che possono essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. I dati fiscali - che possono essere messi a disposizione anche della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane - sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Modalità e termini di acquisizione dei dati I dati fiscali delle singole fatture, che l’Agenzia acquisisce con le modalità tecniche previste dai decreti attuativi dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS ovvero con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle finanze. Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati La consultazione sicura dei dati, memorizzati negli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.