Con il provvedimento del 28 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019”, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato importanti novità sul servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Vediamo meglio di cosa si tratta e nuovi termini previsti per l’adesione al nuovo servizio. Slittamento dei termini a 4 maggio Si ricorda che, sostanzialmente, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli operatori IVA, intermediari abilitati oppure ai consumatori finali di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Con successivi provvedimenti è stato disposto lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione. In particolare, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha previsto la memorizzazione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Al fine di recepire le novità introdotte dal menzionato articolo 14, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e, da ultimo, con il provvedimento in commento è stato ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020. Infine, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento in commento.