La fittizia interposizione soggettiva, posta in essere al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, può configurare un abuso del diritto unitamente alla condotta antieconomica della società. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20594 del 31 luglio 2019. IL FATTO L'Agenzia delle Entrate ha notificato ad una s.r.l. avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale ha rettificato la dichiarazione di quest'ultima contribuente, accertando un reddito imponibile, ai fini IRES, pari ad euro 107.056,00, a fronte di una perdita dichiarata pari ad euro 11.975,00; ai fini IRAP, un valore della produzione pari ad euro 99.556,00, a fronte di una perdita dichiarata pari ad euro 11.975,00; ai fini IVA, non riconoscendo in detrazione l'imposta sugli acquisti di beni strumentali, pari ad euro 15.802,60. Assumeva infatti l'Ufficio che la società, che aveva iniziato la propria attività il 26 luglio 2002, il 19 novembre 2002 aveva acquisito un aeromobile in leasing e lo aveva concesso in locazione ad un'Associazione sportiva, per un canone orario di euro 300,00. L'acquisto dell'aereo in leasing e la sua locazione costituivano le uniche operazioni effettuate dalla s.r.l. nell'anno 2002 ed il risultato economico dell'impresa si presentava negativo per tutto il periodo 2002-2007. Inoltre, il canone di locazione dell'aereo risultava inferiore rispetto ai prezzi di mercato ed il contratto di locazione, pur dopo la scadenza, era stato rinnovato de plano alle medesime condizioni. Riteneva pertanto l'Ufficio che il comportamento della s.r.l. fosse palesemente antieconomico, sia con riferimento all'acquisizione del velivolo che con riguardo alla sua protratta locazione alla predetta Associazione. L'Agenzia aggiungeva inoltre che vi era una coincidenza soggettiva significativa nelle compagini della s.r.l. e dell'Associazione cui l'aereo era locato: il Presidente ed il Vicepresidente della seconda risultavano soci (rispettivamente per quote del 35% e del 15%) della prima. Pertanto, secondo l'Ufficio, il comportamento antieconomico della società rivelava una condotta abusiva del diritto, nella specie della fittizia interposizione soggettiva della medesima s.r.l., al fine di consentire a quest'ultima di ottenere vantaggi fiscali (detrarre l'IVA relativa all'acquisto dell'aereo e dedurre dal proprio reddito d'impresa i costi connessi all'acquisto dello stesso bene) che l'Associazione sportiva, soggetto effettivamente interessato ad acquisire ed utilizzare l'aeromobile, non avrebbe potuto conseguire, poiché non esercitava una sufficiente attività imponibile ai fini IVA ed usufruiva del regime d'imposta dei contribuenti minimi. Avverso l'avviso di accertamento la s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che lo ha accolto, escludendo che, nel caso di specie, ricorresse una fattispecie concreta di abuso del diritto e ravvisando, piuttosto, nella condotta economica della contribuente, l'espressione di libere scelte imprenditoriali. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, censurando la decisione di primo grado per aver escluso la sussistenza dell'interposizione fittizia, nonostante i plurimi indici fattuali evidenziati nell'accertamento e nel giudizio di primo grado, con riferimento sia alla natura antieconomica della condotta della s.r.l., sia all'interferenza anche soggettiva nella composizione di quest'ultima e dell'Associazione cui il bene era locato, essendo le cariche sociali associative rivestite da soci della società di capitali. La C.T.R. ha respinto l'appello. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ad avviso degli Ermellini, correttamente l'Agenzia ha evidenziato una serie di fatti oggettivi (i dati temporali relativi alla costituzione della s.r.l., all'acquisto dell'aereo in leasing ed alla sua locazione all'Associazione, tutte circostanze avvenute in un ristrettissimo arco cronologico; le condizioni del contratto di locazione, con particolare riferimento alla sua rinnovazione agli stessi canoni) che connotavano l'antieconomicità, sostenuta dall'Ufficio con l'accertamento impugnato e nei giudizi di merito, delle operazioni in questione, le quali a suo dire non rivelavano ragioni economiche diverse dalla mera aspettativa di un vantaggio fiscale ed erano pertanto, anche in considerazione della coincidenza soggettiva dei soci della s.r.l. con le cariche sociali dell'Associazione, indiziarie della natura abusiva della condotta della contribuente. Con riferimento a tali allegazioni in fatto, il giudice a quo ha adottato una motivazione insufficiente in entrambe le argomentazioni che espone. In parte, infatti, la motivazione è apoditticamente assertiva dell'inesistenza di «un grumo di legami economico-finanziari fra la società e l'Associazione tali da far supporre elementi di elusione a favore dell'Associazione», senza alcun riferimento né alla valutazione degli aspetti e delle particolarità specificamente allegati dall'Ufficio al fine di ritenere l'operazione in questione priva di un reale contenuto economico diverso dal risparmio di imposta, e quindi antieconomica ed abusiva; né alle conseguenti giustificazioni oggettive di plausibili ragioni economiche, diverse dal mero vantaggio fiscale, dell'operazione per la medesima s.r.l., che la stessa contribuente abbia fornito. In altra parte, invece, la motivazione è incentrata sull'inesistenza di «gravi irregolarità formali e sostanziali, in capo alla società tali da giustificare le riprese fiscali», valutazione che non attiene all'effettiva ratio decidendi della controversia, nella quale non è in discussione la regolarità degli adempimenti fiscali della contribuente s.r.l. in relazione all'operazione de qua, così come quest'ultima formalmente si presenta, ma la qualificazione della stessa operazione come abusiva, per effetto della sostanziale interposizione soggettiva e della conseguente elusione che essa produce. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.