Flussi di regolarizzazione matricole aziendali NoiPA: indicazioni operative

Con il messaggio n. 1075 del 13 marzo 2024, l’INPS ha fornito precisazioni e indicazioni operative sui flussi di regolarizzazione per le matricole aziendali gestite da NoiPA.

Ricordiamo che le Amministrazioni pubbliche possono aderire al sistema NoiPA per la gestione dei processi di elaborazione, liquidazione degli stipendi del personale della pubblica Amministrazione e dei conseguenti adempimenti previdenziali.

Le posizioni aziendali delle Amministrazioni interessate gestite da NoiPA sono contraddistinte da un apposito codice di autorizzazione “7Y”.

Flussi di regolarizzazioni. Modifiche del campo “IdentAtto”

Al fine di superare le criticità derivanti da una serie di anomalie riscontrate nel dato dichiarato in “IdentAtto” (AAAAMM), che non hanno consentito, in maniera puntuale, l’abbinamento di quanto denunciato nell’ambito dei flussi di regolarizzazione ai versamenti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche, sono state adottate delle misure tecniche correttive volte a superare le predette anomalie.

In particolare, è stato previsto che i flussi di regolarizzazione sopra citati riportino, a partire dal 1° settembre 2024, il numero di protocollo telematico, nel formato 000000000000000000000001, identificativo univoco del modello F24 con cui è stato effettuato il versamento della contribuzione denunciata.

I suddetti flussi saranno bloccati in fase di validazione qualora il campo “IdentAtto” non sia valorizzato correttamente con il numero di protocollo del modello F24; le proposte VIG, risultanti dalle trasmissioni, saranno respinte d’ufficio qualora il numero di protocollo indicato non trovi rispondenza con uno di quelli relativi ai versamenti effettuati dall’Amministrazione presenti negli archivi contabili dell’Istituto (flussi DEU).

In caso di rispondenza del dato contabile, il flusso di regolarizzazione sarà confermato automaticamente per l’importo calcolato sulla base delle caratteristiche contributive dell’Amministrazione. Resta fermo che l’effettiva verifica dell’adempimento avverrà solo nel caso in cui l’importo del modello F24 indicato nel flusso di regolarizzazione sia capiente rispetto agli importi dei contributi derivanti dalla regolarizzazione.

L’Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento dei contributi e il pagamento delle sanzioni civili – ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – qualora, all’esito delle operazioni di abbinamento, risultino differenze a debito o versamenti effettuati oltre i termini di scadenza legale.

Le Amministrazioni potranno effettuare il monitoraggio degli adempimenti dichiarativi e di pagamento attraverso la consultazione delle proprie denunce e dei versamenti effettuati sul Fascicolo Elettronico del Contribuente. A tale fine dovranno richiedere la relativa abilitazione.

Gestione dei periodi pregressi ed effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva

In attesa dell’adeguamento del nuovo processo gestionale, al fine di pervenire all’azzeramento delle evidenze venutesi a determinare in ragione del mancato abbinamento tra quanto denunciato e versato, dovrà essere avviata un’attività di ricognizione che richiede il coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche assistite da NoiPA, funzionale all’individuazione di eventuali anomalie correlate ai dati denunciati in relazione all’elemento “IdentAtto” indicato nel flusso.

A tale fine, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano interessate da posizioni contributive aventi CA = ”7Y”, cureranno la costituzione di appositi tavoli tecnici presso ciascuna Struttura territoriale di riferimento con la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte e dei referenti di NoiPA.

Le operazioni di riconciliazione saranno finalizzate a definire, tempo per tempo, la sussistenza di eventuali differenze a debito o a credito dell’Amministrazione e, conseguentemente, la correttezza del calcolo delle sanzioni civili dovute, per l’omesso o ritardato pagamento.

Pertanto, ove le fasi di abbinamento interessino flussi di regolarizzazione per i quali, avuto riguardo al campo “IdentAtto”, non risultano versamenti di importo corrispondente, le predette operazioni dovranno avvenire ponendo in compensazione, fino a capienza, i versamenti effettuati per ciascun periodo di competenza con gli importi dei contributi complessivamente denunciati nel medesimo periodo.

In attesa del completamento delle predette attività, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con l’attestazione della regolarità operando una valutazione di capienza tra gli importi dovuti, tempo per tempo, a titolo di contributi correnti e di quelli derivanti da flussi di regolarizzazione con il totale dell’importo dei versamenti effettuati sullo stesso periodo in sorte capitale.

Termini per la compilazione dei flussi di regolarizzazione delle denunce retributive e contributive individuali Uniemens

Per assicurare il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, lo stesso deve avvenire nel rispetto del generale principio di competenza.

Per le componenti variabili della retribuzione è operante il principio che ne consente la denuncia nel mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Qualora intervengano elementi o eventi relativi a periodi di competenza compresi tra gennaio e novembre, il datore di lavoro può tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello in cui gli stessi sono intervenuti, diminuendo o aumentando la retribuzione imponibile di detto mese senza dovere utilizzare l’elemento “VarRetributive” di “DatiRetributivi”.

Di contro, solo la variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre prevede l’utilizzo dell’elemento “VarRetributive” del flusso Uniemens nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno successivo (ad esempio, 12/2023 “VarRetributive” entro 02/2024).

Diversamente, sempre con riguardo al corretto termine dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, si ricorda che, pure nella vigenza del generale principio di competenza, il legislatore ha individuato specifiche fattispecie derogatorie che consentono al datore di lavoro di assoggettare a contribuzione talune voci retributive nel mese di corresponsione, imputando dette somme allo stesso mese (principio di cassa).

Si tratta, in particolare, di una serie di competenze retributive plurimensili che per legge o per disposizione contrattuale vengono corrisposte in un momento differito rispetto a quello della loro maturazione, da individuare, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, della legge n. 153/1969, nelle “gratificazioni annuali e periodiche” (ad esempio, tredicesime, quattordicesime, ecc.), nei “conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo” (ad esempio, arretrati per rinnovi contrattuali) e nei “premi di produzione”.

Detto criterio presuppone, naturalmente, che l’adempimento venga, comunque, effettuato nel rispetto dei termini legalmente o contrattualmente stabiliti.

Pertanto, l’eventuale corresponsione in ritardo degli emolumenti non produce un differimento dell’obbligazione contributiva che va, invece, adempiuta alle scadenze previste e, se adempiuta tardivamente, comporta l’invio di flussi di regolarizzazione con l’aggravio delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.