Flusso Uniemens: campo “codice professione” ancora obbligatorio
La segnalazione di errore è stata rimossa solo temporaneamente e, pertanto, il campo previsto per l'indicazione del codice professione non è stato eliminato dal flusso Uniemens
Con riferimento ai recenti articoli pubblicati dagli organi di stampa in merito all’asserita eliminazione dal flusso Uniemens del codice professione di cui al messaggio INPS n. 208 del 17.1.2019, l’Istituto precisa che la segnalazione di errore è stata rimossa solo temporaneamente e, pertanto, il campo previsto per l’indicazione del codice professione non è stato eliminato dal flusso Uniemens.
Le denunce inviate nel periodo di adattamento transitorio, prive della citata informazione, saranno regolarmente processate, analogamente a quanto avverrà per le denunce contenenti la qualifica professionale.
La rimozione temporanea del controllo è stata disposta per consentire ai datori di lavoro la completa ricognizione dei codici professione dei propri dipendenti, da esporre nella procedura di trasmissione flussi nel momento in cui tale elemento sarà richiesto come obbligatorio.
Con riferimento all’asserita criticità legata alla richiesta dei dati relativi alla malattia del lavoratore, con il messaggio n. 803 del 2019 l’INPS ha inteso rafforzare i presidi di controllo in ordine alle indennità economiche di malattia anticipate dal datore di lavoro e da questo poi conguagliate a carico dell’Istituto.
Nel merito, le informazioni aggiuntive richieste riguardano esclusivamente il regime retributivo del lavoratore in caso di assenza per malattia. A tal fine, all’azienda viene richiesto di indicare se, in caso di malattia, al lavoratore venga corrisposto comunque il trattamento retributivo, circostanza che, come noto, preclude la fruizione dell’indennità economica di malattia a carico dell’Istituto, dal momento che non si determina alcuna riduzione nel reddito del lavoratore. Ciò avviene quando il rapporto di lavoro sia regolato da disposizioni che prevedono, in caso di assenza per malattia, la corresponsione della retribuzione a carico dell’azienda.
Al riguardo, l’Istituto, pur disponendo dell’informazione in ordine al CCNL applicato dall’azienda, non potrebbe comunque determinare in modo certo l’eventuale corresponsione della retribuzione nel corso dell’assenza per malattia, dal momento che l’obbligo può essere previsto dai contratti di secondo livello territoriali o aziendali nonché dal contratto individuale, atti che, come è noto, vengono a conoscenza dell’Istituto solo in caso di accertamenti amministrativi o ispettivi.
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