Il 30 giugno scade il termine, prorogato dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022, art. 9, comma 3), per l’adeguamento alla nuova normativa sugli ammortizzatori sociali delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano già esistenti al 1° giugno 2022. Riforma degli ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà Così come viene ricordato sul sito del Ministero del Lavoro, con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, commi 191-216), è stata emanata la “Riforma degli Ammortizzatori sociali” ed è stata, quindi, modificata la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, il Legislatore ha previsto l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, comma 1 e 7 bis, D.Lgs. n. 148/2015) e alternativi (art. 27, commi 1 e 4 bis) già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. È opportuno ricordare come i fondi di solidarietà sono strumenti finalizzati ad assicurare principalmente ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, indipendentemente dal settore di appartenenza, per quei settori e aziende che non beneficiano di CIGO e CIGS. A tal fine, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi. La normativa vigente prevede i fondi di solidarietà bilaterali, i fondi di solidarietà bilaterali alternativi e i fondi territoriali. Inoltre, per le aziende operanti in settori non coperti dalla CIGO e per i quali non siano stati istituti specifici fondi bilaterali di solidarietà, esiste il Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Iter evolutivo Sono stati apportati successivamente interventi di modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell'adozione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022, art. 23, convertito con modificazioni in legge n. 25/2022) e del D.L. n. 21/2022 (convertito con modificazioni in legge n. 51/2022, art. 12 ter). Con particolare riferimento ai fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati dagli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 e già costituiti al 31 dicembre 2021, è stato fissato un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, con termine al 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro dei relativi settori sarebbero dovuti confluire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Il comma 3, dell’art. 9, del decreto Milleproroghe, modificando i relativi articoli del D.Lgs. n. 148/2015, ha differito, per tali Fondi, al 30 giugno 2023 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, evidenziava la <rich-sito>circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023</rich-sito>, in caso di mancato adeguamento alla disciplina prevista dai citati articoli del D.Lgs. n. 148/2015, come modificati dalla legge di Bilancio 2022, i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° luglio 2023. Dal punto di vista operativo, in ragione della richiamata proroga, i datori di lavoro interessati, proseguiva l’INPS, avrebbero continuato ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022. Nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, quindi, i dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai medesimi Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, continueranno a essere tutelati dal Fondo di Integrazione Salariale, al quale dovrà continuare ad affluire la relativa contribuzione di finanziamento. Dalla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di settore e non sono più soggetti alla disciplina del FIS e ai relativi obblighi contributivi, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. L’INPS ha poi ribadito come gli effetti degli accordi di adeguamento dei Fondi di solidarietà alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 148/2015, come novellata dalla legge n. 234/2021, e successive modificazioni, decorreranno dal termine dell’iter amministrativo di adeguamento, coincidente con la formale adozione del decreto interministeriale di adeguamento e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Funzione previdenziale dei fondi di solidarietà Va poi ricordato come oltre ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'Assegno di integrazione salariale, i Fondi di solidarietà bilaterali possono: - assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; - prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; - contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea; - assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a 3 anni (c.d. "staffetta generazionale"). I fondi di solidarietà possono interpretare allora una fondamentale funzione di strumento di flessibilità in uscita dal lavoro nella prospettiva del turnover generazionale delle imprese, così come il contratto di espansione e l’isopensione.