Fondi di solidarietà: regime e disciplina della “staffetta generazionale”

Con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023 il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in materia di “staffetta generazionale”, istituto introdotto nell’ordinamento giuridico con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia, consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

Parametri e criteri di applicazione

La previsione della prestazione della staffetta generazionale nell’ambito della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale rappresenta una facoltà delle parti sociali che, in sede di costituzione del Fondo, possono prevederla nell’ambito dell’accordo di costituzione sottoscritto ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 quale prestazione facoltativa. Da un punto di vista procedurale, qualora si intenda invece inserire tale prestazione facoltativa nell’ambito di un fondo di solidarietà già istituito, sarà necessario procedere a una modifica della disciplina vigente contenuta nello specifico decreto interministeriale istitutivo, secondo la procedura di cui all’articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148/2015 ai fini dell’integrazione della disciplina esistente con la prestazione in argomento. Pertanto, l’introduzione della prestazione in argomento nella disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale non è obbligatoria, né soggetta a termini decadenziali, essendo rimessa alle valutazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in sede di costituzione del Fondo di solidarietà.

In entrambi i casi, l’accordo sottoscritto deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV – per l’avvio dell’istruttoria e del procedimento amministrativo di istituzione o di modifica del Fondo di solidarietà che si concluderà con l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Finalità della prestazione è quella di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni. Nello specifico, i parametri fondamentali, cui le parti sociali devono attenersi al fine di valutare un regime di staffetta generazionale compatibile con l’articolo 26 e l’articolo 33 del decreto legislativo n. 148 del 2015, da inserire nell’eventuale accordo sottoscritto e che saranno oggetto di disamina nell’ambito del procedimento amministrativo sono:

– previsione in accordo della prestazione, che consiste, a norma di legge, nel versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;
– previsione in accordo, nel quadro dei suddetti processi connessi alla staffetta generazionale, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26, comma 9, lettera c bis), del decreto legislativo n. 148/2015;
– previsione in accordo, relativamente al finanziamento della prestazione, in conformità al sopracitato articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, che il finanziamento sia totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

Modalità applicative

Come visto, uno dei requisiti specifici per l’accesso alla prestazione in argomento è rappresentato dalla previsione della “contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni”.

Preliminarmente, si precisa che l’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, restando però in quest’ultimo caso nei limiti anagrafici previsti dalla disciplina normativa (fra i 18 e i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzante ex articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Tale formulazione relativa alla “contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni” indica poi che l’assunzione deve essere contemporanea alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione, nel quadro del processo di staffetta generazionale che si esplica nell’ambito di accordi sindacali e individuali con i singoli lavoratori interessati prossimi alla pensione. Si precisa che l’utilizzo del termine “contestuale” è da intendersi sia in termini di tempistica che in termini quantitativi, nel senso che al ricorrere della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore prossimo al pensionamento, cui fanno capo i previsti requisiti di cui all’articolo 26 comma 9 lettera c-bis, deve corrispondere una nuova assunzione di un lavoratore di età non superiore a 35 anni in sostituzione del lavoratore che cessa il rapporto di lavoro e per un periodo non inferiore a 3 anni. L’obiettivo della norma è realizzare, infatti, un ricambio generazionale effettivo e bilanciato all’interno del quadro produttivo.

Pur avendo sottolineato la contestualità tra il prepensionamento e l’assunzione, si ritiene ugualmente conforme alla norma di legge e coerente con il fine ultimo della stessa, ovvero quello di agevolare il ricambio generazionale, un’applicazione della staffetta generazionale in modo articolato nel senso di prevedere che alcuni lavoratori ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35. In tal caso rimarrebbero garantite le condizioni necessarie alla staffetta generazionale, ovvero l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento. Tale modalità applicativa garantisce oltre a un ricambio generazionale di risorse umane anche una transizione delle conoscenze ai fini dell’esecuzione della prestazione ai neoassunti.

Tale processo deve in ogni caso attuarsi in ossequio a quanto previsto dall’ordinamento, nel senso che se da un lato l’assunzione del giovane lavoratore under 35, seppur a tempo parziale, deve avvenire per un periodo non inferiore a 3 anni, in conformità al dettato dell’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 148/2015, dall’altro la riduzione dell’orario di lavoro del lavoratore prossimo al pensionamento deve seguire la disciplina tracciata dagli articoli 4 e ss. del decreto legislativo n. 81 del 2015, e in particolare dall’articolo 8 che regola la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, reso edotto della disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.

La modulazione della staffetta generazionale in questi termini deve, inoltre, osservare le eventuali ulteriori condizioni applicate a tale tipologia contrattuale dal CCNL o aziendale concretamente applicato.

Finanziamento della prestazione

Sulla base del tenore letterale della disposizione di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 “gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo”.

Ne consegue che la prestazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro e non è previsto alcun intervento a carico del Fondo di solidarietà, in ossequio anche ai principi generali in materia di equilibrio finanziario dei fondi di solidarietà.

Il datore di lavoro è, dunque, tenuto a versare un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova prestazione.

Per una verifica relativa ad una proiezione del costo a carico del datore di lavoro occorrerà, in via preliminare, fare riferimento all’INPS di cui i fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati dagli articoli 26 e 40, del decreto legislativo n. 148/2015 costituiscono una gestione.