Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali: adeguamento dal 27 ottobre

Con il messaggio n. 4045 del 15 novembre 2023 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito all’adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge n. 234/2021, e successive modificazioni.

In particolare, il suddetto decreto interministeriale recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 29 dicembre 2022 tra l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) ed Equitalia Giustizia S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN e l’accordo collettivo sottoscritto in data 4 aprile 2023 tra SO.G.E.T. S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL.

Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dalla data del 27 ottobre 2023.

L’articolo 2 del decreto interministeriale prevede che le tutele del Fondo siano assicurate ai datori di lavoro “a prescindere dal numero dei dipendenti”.

Nessuna novità viene introdotta per i destinatari delle prestazioni del Fondo, che sono i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali; inoltre, non varia il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto del 14 settembre 2023, si precisa che le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 27 ottobre 2023, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 12 ottobre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

Con successiva circolare l’INPS fornirà istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto interministeriale del 14 settembre 2023.