Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali: contributo assegno straordinario a carico delle aziende
A partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende
Il finanziamento degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali è finora avvenuto con le risorse economiche delle sei assegnazioni derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali.
Tuttavia, dalle risultanze del bilancio preventivo del predetto Fondo di solidarietà per l’anno 2019 emerge che le somme accantonate non sono sufficienti a far fronte al fabbisogno di copertura del contributo straordinario.
L’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, di adeguamento del Fondo di solidarietà del settore dei tributi erariali alla disciplina dettata in materia di Fondi di solidarietà dal decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che “qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015”.
Ne consegue che, in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.
Per quanto riguarda l’aspetto operativo del versamento della provvista anticipata da parte aziendale si rinvia al messaggio n. 2256/2016.
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