L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 29 settembre 2023 dispone che i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”. Il suddetto contributo viene definito “ulteriore”, in quanto è aggiuntivo, rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo. Ciò premesso, con il messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023 l'INPS fornisce le relative istruzioni operative. Le contribuzioni ulteriori sono le seguenti: a) versamento di un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova; b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022. Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le contribuzioni ulteriori in trattazione sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo. Il versamento, da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata” è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022. Le posizioni contributive interessate sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”. Compilazione del flusso Uniemens Per quanto attiene al versamento del contributo in misura fissa (10 euro) devono essere valorizzati, a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti campi: - nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “M074”, avente il significato di “Contributo aggiuntivo in misura fissa (10 euro) Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”; - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”; - l’elemento <BaseRif> non deve essere esposto; - nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato per l’esposizione del contributo corrente il periodo di competenza della denuncia; per quanto attiene l’esposizione del contributo arretrato deve essere indicato l’anno/mese di decorrenza dell’obbligo (ottobre 2019), qualora il lavoratore sia stato assunto in data successiva è necessario valorizzare la mensilità successiva al termine del periodo di prova. - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta. Si fa presente che il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi al periodo novembre 2023 (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024). Per quanto attiene invece alla contribuzione relativa al versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, trattandosi esclusivamente di arretrati, devono essere valorizzati nei tre mesi di competenza successivi al periodo novembre 2023 (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024), all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi: - nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice “M075”, avente il significato di “Rec. Arretrati contributo aggiuntivo malattia breve Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”; - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”; - nell’elemento <BaseRif> deve essere indicato il valore complessivo delle somme trattenute come individuate alla menzionata lettera b); - nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese in cui si è dato luogo alla trattenuta; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta. Si rammenta che per la valorizzazione del codice “M075” la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi in cui si è verificata la trattenuta. Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dover adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data del 1° dicembre 2023, possono indicare gli stessi in uno dei flussi Uniemens di competenza dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite. I datori di lavoro tenuti al versamento, che abbiano sospeso o cessato l’attività e che siano tenuti ad adempiere, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig) sull’ultimo mese di attività della matricola.