Fondo di solidarietà servizi ambientali: prime indicazioni sull’adeguamento

Con il messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023, l’INPS fornisce le prime indicazioni in merito all’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

In particolare, il decreto interministeriale del 29 settembre 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023, tra UTILITALIA, CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE, LEGACOOP Produzione e Servizi, ASSOAMBIENTE e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL e FIADEL.

L’articolo 1 del decreto interministeriale n. 103594/2019 è stato parzialmente modificato; pertanto, il Fondo è ora riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente (prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti).

Analogamente, anche il successivo articolo 2 del medesimo decreto interministeriale è stato parzialmente modificato; pertanto, beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti – esclusi i dirigenti – dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali.

Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023.

Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (novembre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza novembre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo in oggetto il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’INPS, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Si ricorda che per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

Con successiva circolare l’INPS fornirà le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto interministeriale del 29 settembre 2023.