Con il messaggio n. 757 del 21 febbraio 2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il conguaglio della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria erogata dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022, siano ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.I. 7 aprile 2016, n. 95269 (ossia 60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Il secondo periodo del medesimo comma 5 prevede altresì che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del D.I. n. 95269/2016, le prestazioni integrative di cui trattasi possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. La medesima norma prevede, a copertura del finanziamento di dette prestazioni, uno specifico stanziamento nella misura di 39,1 milioni di euro. Tanto premesso, in attuazione del citato disposto normativo, le aziende rientranti nel campo di applicazione della norma sono state invitate a comunicare all’INPS, entro sette giorni dalla richiesta, la scelta della modalità di pagamento delle domande rimesse in termini, ossia se anticipare il pagamento, avvalendosi della possibilità di recuperare le somme secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, o chiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto oppure avvalersi di entrambe le modalità di pagamento. Per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’Istituto, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’INPS per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tale caso, esclusivamente per tali domande, l’azienda è obbligata all’invio dei file mensili di pagamento. Le aziende che hanno, invece, anticipato il pagamento agli aventi diritto opereranno il relativo conguaglio sulla base delle indicazioni di seguito riportate. Conguaglio della prestazione integrativa Nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Filiale metropolitana di Roma Eur provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione. A tale fine, l’azienda sarà tenuta a trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, ivi compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori. Una volta terminate le operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale Metropolitana di Roma Eur provvederà a comunicare all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento. In merito alle modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio, i datori di lavoro indicheranno, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione, nell’elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale “L905”, avente il significato di “Conguaglio prestazione integrativa CIGS D.L. 198/2022”, e nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’importo autorizzato da recuperare.