Nell’iter parlamentare del D.L. n. 51/2023 (decreto Omnibus) si sono introdotti in sede referente i commi da 3-bis a 3-quater dell’articolo 4 con cui si modifica la disciplina del FIR (Fondo indennizzo risparmiatori). Va ricordato che tale Organismo è stato istituito dai commi 493-507 della legge di Bilancio 2019, in favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Qual è la percentuale di indennizzo del FIR per gli azionisti Attingendo allo specifico Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato va evidenziato in primo luogo come si eleva dal 30 al 40 per cento la misura dell’indennizzo del FIR spettante agli azionisti, modificando a tale scopo l’art. 1, c. 496, legge di Bilancio 2019. Tale norma prevede, nella sua formulazione vigente, che la misura dell’indennizzo per gli azionisti sia commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Per effetto delle modifiche ora introdotte si dispone che tale percentuale sia incrementata al 40 per cento. Viene poi specificato che la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Restano ferme le condizioni attualmente previste dalla norma per il verificarsi dell’incremento, cioè che in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento. A quale data viene prorogata l’operatività della Commissione tecnica Viene poi prorogata dal 30 giugno al 31 ottobre 2023 l’operatività della Commissione tecnica del FIR (Fondo indennizzo risparmiatori). Tale Commissione ha la funzione di esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del Fondo. Inizialmente era composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Per accelerare l'attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori, l'art. 1 quater, D.L. n. 41/2021 ha previsto la possibilità di incrementare la consistenza numerica della commissione tecnica, mediante la nomina di nuovi componenti, fino a un massimo di cinque (per un totale di quattordici commissari). Il successivo 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2019, che ha disciplinato la presentazione delle istanze di indennizzo, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo. Per agevolare l'attività istruttoria della Commissione tecnica, la legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 236, legge n. 160/2019) ha previsto che, su richiesta dei risparmiatori, la stessa Commissione debba acquisire le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande. L’articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha stabilito che l’attività di segreteria tecnica della Commissione è svolta, organizzata e gestita da Consap, che provvede a porre in essere tutti gli atti, i processi e le iniziative occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica e l'esecuzione delle relative deliberazioni, curando altresì gli adempimenti necessari per le riunioni della medesima. L’operatività della Commissione è stata da ultimo prorogata al 30 giugno 2023 dall’art. 3, c. 7, D.L. n. 198/2022 (proroga termini); il successivo comma 7-bis ha esteso altresì l’operatività della Consap a supporto della relativa segreteria tecnica. Si opera ora un’ulteriore proroga autorizzando una spesa di 150.000 euro per il 2023, cui si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto al bilancio dello Stato nello stato di previsione della spesa del MEF. Conseguentemente alla proroga dell’operatività della Commissione tecnica si proroga poi nell’anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap. Quali sono le considerazioni dell’Ivass su un possibile schema per la risoluzione delle crisi Sempre con riferimento alla tutela del risparmiatore appare utile riportare le recenti osservazioni espresse dall’Ivass in occasione della presentazione della relazione annuale. L’Autorità di Vigilanza sottolinea prima di tutto come la crescita dei tassi e quella dei prezzi hanno avuto impatti di rilevo sulle nostre compagnie di assicurazione attraverso, rispettivamente, la riduzione del valore di mercato delle attività e passività finanziarie e l’aumento dei costi dei sinistri. Grazie al principio della contabilità al valore di mercato che presiede al calcolo delle grandezze prudenziali, il rialzo dei tassi ha agito, come sempre, in modo pressoché parallelo sui due lati del bilancio delle compagnie; i rapporti di solvibilità si sono quindi ridotti solo in misura contenuta. Il mutato contesto ha tuttavia contribuito ad accrescere il rapporto fra riscatti e premi nel segmento Vita. Si è innalzata l’attenzione delle compagnie e del supervisore sul rischio di liquidità. L’Ivass evidenzia poi come in ambito europeo sono proseguiti anche i lavori per dotare il sistema assicurativo di schemi per la risoluzione delle crisi, sull’esempio di quelli bancari. Lo scorso dicembre è stato definito dal Consiglio il testo di compromesso della direttiva sulla Recovery and Resolution per il settore assicurativo, che costituisce la base per il “trilogo” con il Parlamento e la Commissione, atteso entro il secondo semestre di quest’anno. Il testo del Consiglio prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri definiscano financing arrangements nazionali, anche in forma di schemi di protezione degli assicurati. La Autorità di Vigilanza evidenzia allora come siano maturi i tempi per dotare anche il nostro mercato di fondi di garanzia, già presenti da tempo in paesi vicini come la Francia e la Germania.