L’art. 1 comma 1143 della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) interviene sulla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR, istituito e disciplinato dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 493 a 507, l. n. 145 del 2018) e, successivamente, oggetto di molteplici interventi normativi di integrazione e modifica. Cos’è il Fondo Indennizzo Risparmiatori Come ricorda un recente dossier dei Sevizi Studi di Camera e Senato la finalità è quella di fornire tutela e ristoro ai risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da una società controllata. La dotazione finanziaria prevista in sede di costituzione è stata prevista in 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. L'indennizzo è commisurato ai costi sostenuti per l'acquisto dei titoli, nella misura del 30% per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Viene poi sottolineato come il FIR ha sostituito il Fondo di ristoro con analoghe finalità istituito dalla l. n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) e modificato dal D.L. n. 91/2018. Tale Fondo era stato istituito in favore dei risparmiatori che avessero subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. L'operatività del fondo è stata nel tempo estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Modifiche alla disciplina del FIR Il D.L. n. 34/2019, prosegue il dossier, ha modificato la disciplina del FIR, ridefinendo il perimetro dei risparmiatori che possono accedere al Fondo, chiarendo alcuni elementi di calcolo dell'indennizzo, e riformando la procedura per la presentazione, l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo. L'erogazione dell'indennizzo non è più subordinata all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario ma è basata sul riconoscimento di violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto. La Commissione tecnica istituita dalle norme secondarie che attuano la disciplina del FIR ha il compito di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori, anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato. Si è poi prevista una procedura di indennizzo forfettario per una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. Viene data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro. Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 sono state determinate poi le modalità di accesso al FIR. La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 236-238) ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo. In particolare, nell'ambito della definizione dei risparmiatori che possono accedere al FIR, con riferimento agli aventi causa, è stato specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018, rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, commisurato al 30% del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, è stato specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni. È stato inoltre prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020. Con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario è stato poi previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare. Sulla disciplina è poi intervenuto l'art. 50 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), per effetto del quale sono stati integrati i commi 496 e 497 della legge di Bilancio 2019, che definiscono la misura dell'indennizzo rispettivamente per gli azionisti e gli obbligazionisti. In particolare, si prevede che, sempre nel rispetto del limite di 100.000 euro, la percentuale del 30% possa essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento. Tali disposizioni sono state integrate specificando che all'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. La medesima previsione è stata inserita al comma 497, laddove si prevede che, entro il limite di 100.000 euro, la percentuale del 95% possa essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto degli indennizzi siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento. Anche in questo caso, è stato specificato che all’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. Con il D.L. n. 18/2020 si è poi intervenuti posticipando ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di indennizzo al 18 giugno 2020. Con il decreto rilancio si specifica ancora che la Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentante al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), ai fini delle verifiche sulla sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore che limita l'accesso alla procedura di indennizzo forfettario dichiarato nella relativa domanda, può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle Entrate. Per effetto delle integrazioni introdotte dall'articolo in esame vengono inoltre esclusi dalle prestazioni del FIR, oltre ai parenti e affini, anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura. Intervento della legge di Bilancio 2021 L'art. 1, comma 1143, della legge di Bilancio 2021 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) specificando che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.