Mef - Decreto 2 marzo 2021 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021 il decreto 2 marzo 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le “modalità di effettuazione dei controlli per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore per l'indennizzo forfettario”. In particolare il decreto disciplina le modalità per la verifica, mediante le informazioni detenute dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate e rese consultabili sulla base di apposita convenzione, del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, dichiarato dagli aventi diritto ai fini della erogazione da parte del FIR dell'indennizzo forfettario a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Patrimonio mobiliare All’art. 2 del decreto viene indicato quali sono i dati verificabili avvalendosi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, che sono precisamente gli importi relativi alle seguenti voci del patrimonio mobiliare: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, alla data 31 dicembre 2018 ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno 2018; b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre 2018; c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre 2018; d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre 2018; e) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i regolamenti della Consob, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre 2018. Modalità di controllo Il decreto stabilisce che la commissione tecnica, avvalendosi del personale della propria segreteria tecnica gestita da Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., può effettuare, anche successivamente alle erogazioni degli indennizzi del FIR, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore. L'Agenzia delle entrate trasmette a titolo gratuito alla commissione tecnica del FIR, le informazioni richieste attraverso forniture massive di informazioni risultanti dalle banche dati detenute dalla stessa agenzia, esclusivamente allo scopo di verificare l'ammontare complessivo alla data del 31 dicembre 2018 del patrimonio mobiliare di proprietà del richiedente l'indennizzo del FIR. L’Agenzia delle entrate e la commissione tecnica del FIR dovranno stipulare apposito atto convenzionale per stabilire le modalità di fornitura delle informazioni risultanti dalle banche dati.