Fondo pubblici servizi di trasporto: nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie

Con il messaggio n. 1656 dell’8 maggio 2023, l’INPS ha illustrato le nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le seguenti caratteristiche (articolo 5, comma 1, lettera d, della legge n. 889/1971):

  • spettare con continuità;
  • essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
  • essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;
  • trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

L’articolo 10, quarto comma, della legge n. 889/1971 prevede che: “Entro il 30 giugno dello stesso anno [successivo a quello di corresponsione degli emolumenti] le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 5, che  sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Istituto medesimo”.

Pertanto, le aziende interessate, a decorrere dall’8 maggio 2023, devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it.

Come indicato nella norma richiamata, il termine per la predetta comunicazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

Ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 889/1971, l’INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco di cui al citato articolo 10, all’Azienda interessata.

Tali valutazioni sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

Le Strutture territoriali dell’Istituto, nello svolgimento dell’attività istruttoria diretta alla liquidazione della pensione degli iscritti al soppresso Fondo, allo scopo di assicurare che nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione siano computati solo gli elementi accessori della retribuzione dichiarati pensionabili, possono chiedere alla Struttura territorialmente competente per l’azienda di appartenenza del lavoratore una verifica sulle determinazioni di pensionabilità adottate dall’Istituto.