Con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023, l'INPS ha fornito precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. A tal proposito, ricordiamo che la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) ha riordinato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando significative modifiche al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali La fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994. La suddetta disposizione prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito - alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese individuate ai sensi del comma 2 e del comma 5 del menzionato articolo 17, le quali devono essere autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. Tra i requisiti richiesti all’impresa autorizzata ai sensi delle disposizioni sopra richiamate vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”. I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in appositi registri tenuti dall’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 84/1994. Le posizioni contributive riferite alle imprese di fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, sono classificate con il C.S.C. 1.15.05 e sono caratterizzate dalla presenza del codice di autorizzazione “2U”, avente il significato di “Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”. Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”. Le posizioni contributive delle suddette imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro - in quanto esercenti una delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 - sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”. Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015, che individua il campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendone l’estensione al comma 3-bis, in forza del quale: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS. Tanto rappresentato, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del decreto legislativo n. 148/2015. La legge di Bilancio 2022 non ha, invece, modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA). La misura delle aliquote contributive Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e, al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS. Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro. IMA - Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato - che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012 - i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore). Si ricorda che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”. CIGS - L’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 ha disposto che per l’anno 2022 l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore), per il solo anno 2022, sia ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lett. c), della medesima legge. Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è stata pari allo 0,27% (di cui 0,18% a carico del datore di lavoro e 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo. L’aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate è applicata, per l’anno 2022, a tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato Per i suddetti lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della predetta aliquota ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022. Si ricorda, infine, che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite, e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile). Ai fini della determinazione del limite dimensionale del datore di lavoro, si ricorda che l’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che sono da comprendersi nel computo dei dipendenti tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Sono, quindi, inclusi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, nonché i dirigenti e i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato (benché per questi ultimi non sussista l’obbligo contributivo di finanziamento del FIS e della CIGS). In caso di attività plurime, il calcolo dei dipendenti è eseguito separatamente per ciascuna attività. Pertanto, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, e che realizzano il requisito occupazionale rilevante ai fini in argomento computando i lavoratori denunciati su più matricole, sono tenuti a comunicarlo alle Strutture territoriali INPS di competenza per l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione “3Y”, che consente la corretta imposizione contributiva ai fini CIGS. FIS - L’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2022 ha disposto, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Dette aliquote sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, espressamente estromessi dal decreto istitutivo del Fondo di cui si tratta. Nel dettaglio, si riporta – per i lavoratori in argomento, assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo – la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, conformemente alla riduzione prevista per il solo anno 2022: - per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore); - per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore); - per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore). A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore). Si rammenta che, in caso di ricorso all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015. Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative Riguardo alle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, va osservato che l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina in materia di CIGS è strettamente correlata al riordino operato dalla legge di Bilancio 2022 e dalla ratio legis alla stessa sottesa. Infatti, a seguito della novella dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 e, in particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 3–bis del medesimo articolo, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS. Per effetto della richiamata disposizione legislativa e avuto riguardo alle finalità perseguite dal legislatore – il quale, con il riordino attuato dalla legge di Bilancio 2022, ha inteso costruire un sistema di protezione sociale più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato” - anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti. In tale senso, quindi, deve ritenersi integrata l’elencazione delle forme assicurative contenuta nell’articolo 1 del D.P.R. n. 602/1970. Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 In forza di quanto disposto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015, la previsione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, è tuttora vigente. Il richiamato articolo 3 esclude dall’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie), tra le altre, anche “le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili”. Pertanto, i datori di lavoro per i quali è escluso l’obbligo di versamento della contribuzione CIGO e CIGS devono essere ricondotti a quelli classificati nel settore industria con i C.S.C. 1.15.05 e 1.15.06 (riferibili a un’attività di movimentazione merci connessa al trasporto), contraddistinti dal codice di autorizzazione “4A”, con le seguenti precisazioni: - per quanto riguarda il C.S.C. 1.15.05, la suddetta esclusione riguarda tutte le posizioni contributive aziendali che non presentano il codice di autorizzazione “2U” (il quale, come già riportato, connota le imprese di fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale, con il codice Ateco 2007 52.24.20); - per quanto riguarda il C.S.C. 1.15.06, la suddetta esclusione riguarda le posizioni contributive aziendali caratterizzate dai seguenti codici Ateco 2007: 52.22.09 “Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua” e 52.23.00 “Attività dei servizi connessi al trasporto aereo”. Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947. Contribuzione di finanziamento della NASpI L’articolo 2, comma 29, lett. d-bis), della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, dispone che il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo non si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015, ossia ai contratti di lavoro “instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens Dal periodo di competenza luglio 2022, i datori di lavoro interessati devono provvedere a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori beneficiari delle prestazioni IMA, sia soci che non soci, con il codice “Tipo Lavoratore” di nuova istituzione “PI” avente il significato di “Lavoratore portuale a tempo indeterminato beneficiario di IMA”. Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e “4A”, i lavoratori non beneficiari della prestazione IMA, devono essere esposti con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “00” se lavoratori soci o con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “30” se lavoratori non soci. Fatto salvo quanto sopra indicato per i lavoratori beneficiari di IMA, le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e assenza del “4A”, devono continuare a esporre i lavoratori non somministrati con le modalità in uso. A decorrere dal mese di luglio 2022 le indicazioni di cui sopra devono essere utilizzate anche per la sistemazione delle note di rettifica. Se la nota di rettifica si trova nello stato “sospesa”, i datori di lavoro devono provvedere all’invio di flussi di variazione al fine di consentire il corretto ricalcolo della stessa da parte dell'INPS; qualora la rettifica si trovi nello stato “definito”, i datori di lavoro dovranno procedere con l’invio di flussi regolarizzativi. Le operazioni di variazione/regolarizzazione devono essere effettuate entro marzo 2024. Per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati non devono effettuare alcun adempimento, considerato che la contribuzione richiesta risulta sostanzialmente pari a quella dovuta e che non sono state emesse note di rettifica afferenti alle contribuzioni in commento, in quanto l’INPS ha provveduto all’aggiornamento delle stringhe contributive dal periodo di competenza luglio 2022.