Forze di polizia e Forze armate: ridotte IRPEF e addizionali

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'imposta lorda è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 507 euro

DPCM 7 febbraio 2020


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 2020 il DPCM 7 febbraio 2020 che introduce il beneficio della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Beneficiari

Il beneficio in commento si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nell’anno 2018 un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro.

Misura della riduzione di imposta

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 507,00 euro.

Il sostituto di imposta applica tale riduzione in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2019 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2019 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata.

Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale.

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