Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge n. 48, recante: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Tra le novità, all’art. 40 del decreto e limitatamente al periodo d’imposta 2023, il legislatore ha introdotto nuove misure fiscali per il welfare aziendale, incrementando la soglia massima d’esenzione per beni ceduti e/o servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico e prevendendo per i medesimi lavoratori la possibilità di rimborso delle utenze domestiche. Si ricorda che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (12 gennaio 2024). Ciò posto, dal 5 maggio 2023 e per il solo anno d’imposta corrente, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti - in deroga all’art. 51 c. 3 del TUIR - non concorreranno a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Il decreto n. 48 del 2023, specifica anche che, per poter godere dell’innalzamento della soglia dei fringe benefit e ottenere il rimborso delle utenze domestiche, i lavoratori dipendenti, dovranno autocertificarne il diritto, indicando anche il codice fiscale dei figli a carico. Per quanto attiene invece la possibilità di rimborso delle utenze domestiche, rammentiamo che, lo scorso anno, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito precise indicazioni e previsto che il datore di lavoro potesse acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attestasse di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e ulteriore autocertificazione che indicasse i dati identificativi delle stesse (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento e qualunque ulteriore elemento utile). È verosimile, pertanto, che anche per i rimborsi delle utenze domestiche dell’anno 2023, i documenti da produrre rimarranno invariati. Per ultimo, non si può non rappresentare che, per i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico, così come per i percettori di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati e quindi potranno ricevere fringe benefit esenti da prelievo previdenziale e fiscale per un importo massimo di euro 258,23 e saranno impossibilitati a ricevere il rimborso delle utenze domestiche.