Soltanto per il periodo d'imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 51, co. 3 TUIR) è elevato da euro 258,23 ad euro 516,46. È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 112 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), in vigore dal 15 agosto 2020, con il quale sono state introdotte una serie di misure volte a rilanciare e sostenere l’economia del Paese, non solo per il tramite di erogazione di contributi e finanziamenti, ma anche attraverso la previsione di alcuni interventi di carattere fiscale. Nello specifico, con un intervento di carattere temporaneo (la modifica riguarda soltanto il 2020) il legislatore ha innalzato ad euro 516,46 euro la soglia prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti. Cosa soni i fringe benefits Ai sensi dell’articolo 51 del TUIR (in ossequio al principio di onnicomprensività) il reddito di lavoro dipendente è dato dalla sommatoria di somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. In termini, operativi, ai lavoratori dipendenti possono essere infatti erogati i beni e servizi diversi dalle somme in denaro, i quali sono comunemente denominati fringe benefits. In merito al loro regime di imponibilità, il legislatore ha individuato regole e sogli e diverse: a) Fringe benefits a “base imponibile protetta”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 2 del TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente; b) Fringe benefits a “base imponibile convenzionale”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4 del TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (auto aziendali); c) Fringe benefit: erogazione dei beni in natura, che non concorrono alla formazione del reddito fino ad euro 258,23, di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR, il quale, nello specifico dispone che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. In altri termini, la concessione ai lavoratori dipendenti di beni e servizi non è imponibile fino all’importo di euro 258,23; diversamente nel caso in cui l’importo ecceda detta soglia – come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 22 ottobre 2008 n. 59 – lo stesso concorrere integralmente alla formazione del reddito del lavoratore dipendente. Inoltre, stante il dettato legislativo: a) la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, non essendo invece prevista per quelle in denaro; b) tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con base imponibile protetta (i.e. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti); c) ai fini della quantificazione della soglia di euro 258,23 si deve tener conto di tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta; d) ai fini della quantificazione della suddetta soglia rilevano anche ai beni ceduti e ai servizi prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari. Rilevano quindi i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (es. pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico; e) i suddetti beni e servizi possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Novità del decreto Agosto Anche in considerazione dell’attuale contingenza economico-sanitaria, il decreto Agosto ha aumentato per il solo periodo d’imposta 2020, la più volte richiamata soglia di euro 258,23, raddoppiandola ad euro 516,46. Pertanto, ciò in termini operativi vuol dire, che solo per l’anno 2020 (si ricorda che ai fini della quantificazione del reddito di lavoro dipendente vale il principio di cassa “allargata”, ossia concorrono a formare lo stesso le somme ed i valori erogati ai dipendenti dall’1° gennaio dell’anno X e fino al 12 gennaio dell’anno X+1) il datore di lavoro può erogare ai dipendenti beni e servizi alle seguenti condizioni: a) se l’ammontare degli stessi non supera euro 516,46, essi non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente; b) se l’ammontare degli stessi supera euro 516,46, essi concorreranno integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non soltanto per la quota eccedente detta soglia.